Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1366/1968
Ripartizione di quattro nuovi posti di professore universitario di ruolo per l'anno accademico 1968-69, istituiti con la legge 24 febbraio 1967, n. 62.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1968, n. 1366
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1366/1968
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1968, n. 1366
## Ripartizione di quattro nuovi posti di professore universitario di
ruolo per l'anno accademico 1968-69, istituiti con la legge 24
febbraio 1967, n. 62.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 24 febbraio 1967, n. 62, che all'art. 1 istituisce, tra l'altro, per l'anno accademico 1968-69, duecentoquaranta nuovi posti di professore universitario di ruolo destinati: nella misura del 5 per cento (e cioè in numero di dodici) per le esigenze delle facoltà e scuole delle università e degli istituti d'istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965; nella misura del 30 per cento della restante parte (e cioè in numero di sessantanove) per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo già esistenti; nella misura del 10 per cento dopo le detrazioni di cui sopra (e cioè in numero di sedici), per l'assegnazione alle facoltà e scuole che richiedano l'apertura del concorso per quelle discipline che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni; per la restante parte (e cioè in numero di centoquarantatre) per la ripartizione tra le facoltà e scuola per il normale incremento degli organici; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 704 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 12 giugno 1968, con il quale sono stati ripartiti centonovantaquattro nuovi posti di professore universitario di ruolo, dei quali centotrentanove per il normale incremento degli organici e cinquantacinque per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo già esistenti, istituiti, per l'anno accademico 1968-69, dalla citata legge 24 febbraio 1967, n. 62 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1968, n. 772 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 12 luglio 1968, con il quale sono stati ripartiti sei nuovi posti di professore universitario di ruolo, dei quali uno per il normale incremento degli organici e cinque per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo già esistenti istituiti, per l'anno accademico 1968-69, dalla citata legge n. 62; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, n. 1082 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 272 del 25 ottobre 1968, con il quale sono stati ripartiti otto nuovi posti di professore universitario di ruolo, dei quali tre per il normale incremento degli organici e cinque per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo già esistenti, istituiti, per l'anno accademico 1968-69, dalla predetta legge n. 62; Considerato che la destinazione nominativa dei posti riservati al raddoppiamento delle cattedre può essere disposta dal Ministro per la pubblica istruzione anche se non sia formulata la richiesta da parte delle facoltà e scuole interessate, purchè ricorrano le condizioni di cui al comma secondo dell'art. 1 della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62 ; Considerato che all'assegnazione dei posti (in numero di sedici) riservati all'apertura dei concorsi delle discipline impartite per incarico da almeno nove anni e dei posti (in numero di dodici) destinati alle esigenze delle facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965, si provvederà con separati provvedimenti; Ravvisata l'opportunità di procedere alla ripartizione degli ultimi quattro posti destinati al raddoppiamento delle cattedre sovraffollate; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Art. 1 Per l'anno accademico 1968-69, sono così ripartiti tra le facoltà universitarie di cui appresso, gli ultimi quattro posti istituiti e riservati al raddoppiamento delle cattedre sovraffollate, per l'anno accademico medesimo, dall' art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62 ; Numero dei posti UNIVERSITA DI NAPOLI Facolta di agraria: per il raddoppiamento della cattedra di economia e politica agraria ................................ 1 UNIVERSITA DI ROMA Facolta di medicina e chirurgia: per il raddoppiamento della cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali ................ 1 per il raddoppiamento della cattedra di clinica otorinolaringoiatrica ........................... 1 UNIVERSITA DI VENEZIA Facolta di economia e commercio: per il raddoppiamento della cattedra di geografia economica ....................................... 1
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