Decreto del Presidente della Repubblica Imposte Locali

Decreto del Presidente della Repubblica 137/1962

Modificazioni alla tariffa dei diritti di Borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Palermo.

Pubblicato: 13/04/1962 In vigore dal: 12/02/1962 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1962, n. 137

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 137/1962 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1962, n. 137 ## Modificazioni alla tariffa dei diritti di Borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Palermo. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1950, n. 900 , con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di quotazione ufficiale dei titoli e dei diritti di accesso nei recinti della Borsa valori dovuti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Palermo; Vista la deliberazione in data 13 dicembre 1961, della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Palermo, con la quale sono state proposte modificazioni alla tariffa suddetta; Visto l'art. 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , con il quale si stabilisce la forma e l'organo competente per la emanazione dei provvedimenti riguardanti i diritti di Borsa; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta Art. 1 La tariffa dei diritti annui spettanti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Palermo, per l'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale di quella Borsa valori, viene stabilita nella seguente misura: a) fino a 1 miliardo, L. 12.500; b) oltre il 1° miliardo e fino al 10° miliardo, lire 10 per milione o fraz. di milione c) oltre il 10° miliardo e fino al 30°, L. 7,50 per milione o fraz. di milione; d) oltre il 30° miliardo e fino a 100°, L. 5 per milione o fraz. di milione; e) oltre il 100° miliardo, L. 4 per milione o fraz. di milione. L'importo dei diritti, da corrispondersi entro il mese di gennaio, si computa sull'ammontare complessivo, al valore nominale, dei titoli quotati ufficialmente arrotondato al milione superiore. Per i titoli ammessi per la prima volta nel listino ufficiale, i diritti sono dovuti in tanti dodicesimi quanti sono i mesi mancanti alla fine dell'anno. In ogni caso l'importo dei diritti non potrà essere inferiore a L. 12.500, fissato come limite minimo e, superiore a L. 1.000.000 fissato come limite massimo. Per i titoli ammessi per la prima volta nel listino ufficiale, l'importo dei diritti è ridotto di una metà per il 1° triennio di quotazione.

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