Decreto del Presidente della Repubblica Imposte Locali

Decreto del Presidente della Repubblica 137/1962

Modificazioni alla tariffa dei diritti di Borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Palermo.

Pubblicato: 13/04/1962 In vigore dal: 12/02/1962 Documento ufficiale

Quali sono i diritti annui dovuti alla Camera di commercio di Palermo per l'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale in Borsa, e come si calcolano?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto del Presidente della Repubblica 137/1962 stabilisce una tariffa progressiva dei diritti annui che le società devono corrispondere alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Palermo per mantenere i propri titoli quotati ufficialmente in Borsa valori. La tariffa è strutturata su scaglioni: fino a 1 miliardo di lire è dovuta una cifra fissa di 12.500 lire, mentre oltre tale importo si applica una percentuale decrescente per milione (10 lire per milione tra 1 e 10 miliardi, 7,50 lire tra 10 e 30 miliardi, e così via). Il calcolo si effettua sul valore nominale complessivo dei titoli quotati, arrotondato al milione superiore, e il pagamento deve avvenire entro gennaio di ogni anno. Per i titoli ammessi per la prima volta, i diritti sono ridotti della metà durante il primo triennio di quotazione e calcolati proporzionalmente ai mesi rimanenti dell'anno. In ogni caso, l'importo non può scendere sotto le 12.500 lire (limite minimo) né superare 1 milione di lire (limite massimo), garantendo così una struttura equa sia per le piccole che per le grandi società quotate.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1962, n. 137

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 137/1962 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1962, n. 137 ## Modificazioni alla tariffa dei diritti di Borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Palermo. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1950, n. 900 , con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di quotazione ufficiale dei titoli e dei diritti di accesso nei recinti della Borsa valori dovuti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Palermo; Vista la deliberazione in data 13 dicembre 1961, della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Palermo, con la quale sono state proposte modificazioni alla tariffa suddetta; Visto l'art. 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , con il quale si stabilisce la forma e l'organo competente per la emanazione dei provvedimenti riguardanti i diritti di Borsa; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta Art. 1 La tariffa dei diritti annui spettanti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Palermo, per l'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale di quella Borsa valori, viene stabilita nella seguente misura: a) fino a 1 miliardo, L. 12.500; b) oltre il 1° miliardo e fino al 10° miliardo, lire 10 per milione o fraz. di milione c) oltre il 10° miliardo e fino al 30°, L. 7,50 per milione o fraz. di milione; d) oltre il 30° miliardo e fino a 100°, L. 5 per milione o fraz. di milione; e) oltre il 100° miliardo, L. 4 per milione o fraz. di milione. L'importo dei diritti, da corrispondersi entro il mese di gennaio, si computa sull'ammontare complessivo, al valore nominale, dei titoli quotati ufficialmente arrotondato al milione superiore. Per i titoli ammessi per la prima volta nel listino ufficiale, i diritti sono dovuti in tanti dodicesimi quanti sono i mesi mancanti alla fine dell'anno. In ogni caso l'importo dei diritti non potrà essere inferiore a L. 12.500, fissato come limite minimo e, superiore a L. 1.000.000 fissato come limite massimo. Per i titoli ammessi per la prima volta nel listino ufficiale, l'importo dei diritti è ridotto di una metà per il 1° triennio di quotazione.

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Il decreto riguarda i diritti di quotazione e accesso alla Borsa valori, disciplinando le tariffe dovute dalle società alla Camera di commercio di Palermo. Commercialisti e responsabili amministrativi delle società quotate devono considerare questi diritti come costi annuali fissi o variabili a seconda del valore nominale dei titoli, rilevanti per la pianificazione fiscale e la gestione dei costi di quotazione in Borsa.

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