Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1381/1956

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari.

Pubblicato: 21/12/1956 In vigore dal: 03/09/1956 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 1956, n. 1381

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1381/1956 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 1956, n. 1381 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 , e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2169 ; 31 ottobre 1929, n. 2481 ; 30 ottobre 1930, n. 1858 ; 22 ottobre 1931, n. 1422 ; 27 ottobre 1932, n. 2082 ; 13 dicembre 1934, n. 2404 ; 1 ottobre 1936, n. 2020 ; 13 luglio 1939, n. 1168 ; 26 ottobre 1940, n. 2029 ; 24 ottobre 1942, n. 1785, e con decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 451 ; 31 ottobre 1950, n. 1293 ; 11 maggio 1951, n. 633 ; 23 gennaio 1952, n. 66 ; 25 giugno 1953, n. 753 ; 30 luglio 1953, n. 758 ; 25 agosto 1953, n. 857 ; 25 agosto 1953, n. 992 ; 14 settembre 1954, n. 1198 ; 11 aprile 1955, n. 621 ; 31 agosto 1955, n. 896 ; 25 settembre 1955, n. 958 e 25 febbraio 1956, n. 298 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Veduta la legge 3 novembre 1954, n. 1085 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Al cap. III - Facoltà di economia e commercio - dopo l'ordinamento del corso di laurea in economia e commercio, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in lingue e letterature straniere, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Laurea in lingue e letterature straniere Art. 20. - La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere è di quattro anni. Titolo di ammissione: diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione magistrale o licenza, a norma dell' art. 2 della legge 9 ottobre 1951, n. 1130 , dalla Scuola civica "Regina Margherita" di Genova, ora "Grazia Deledda", o dalla Scuola civica "Alessandro Manzoni" di Milano o dall'Istituto di cultura e lingue "Marcelline" di Milano. Sono insegnamenti fondamentali: 1) lingua e letteratura italiana (biennale); 2) lingua e letteratura latina (biennale); 3) lingua e letteratura francese; 4) lingua e letteratura inglese; 5) lingua e letteratura tedesca; 6) lingua e letteratura spagnola; 7) filologia romanza; 8) filologia germanica; 9) storia (biennale); 10) geografia. Sono insegnamenti complementari: 1) storia della filosofia; 2) filosofia; 3) pedagogia; 4) lingua e letteratura russa; 5) lingua serbo-croata; 6) lingua e letteratura araba; 7) lingua albanese; 8) istituzioni economiche e commerciali; 9) lingua e letteratura polacca; 10) storia del commercio con l'Oriente; 11) lingua e letteratura neo-greca; 12) lingua e letteratura portoghese. Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua straniera alla quale intende dedicare i suoi studi e per due anni quello di un'altra delle lingue straniere; egli può inoltre seguire, pure per due anni, l'insegnamento di una terza lingua straniera, nel qual caso può diminuire di uno gli insegnamenti complementari. Nel corso di "storia" (biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente. Tutti gl'insegnamenti, sia annuali che pluriennali, comportano un esame alla fine di ciascun anno di corso. È obbligatoria una prova scritta di italiano, nonchè una di traduzione latina al secondo anno, indipendentemente dagli esami orali delle rispettive materie. L'esame della lingua e letteratura straniera scelta come materia quadriennale consta, ogni anno, di una prova scritta e di una prova orale. La prova scritta per il quarto anno sarà di cultura generale. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari. Art. 21. - L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su argomento concordato almeno un anno prima con il professore della lingua scelta dallo studente come quadriennale. La tesi deve essere redatta nella lingua straniera; è tuttavia concesso allo studente, secondo le indicazioni del professore della materia, di potere svolgere tutta la tesi o parte di essa in italiano. La discussione orale sulla tesi si svolgerà preferibilmente in lingua straniera. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 settembre 1956 GRONCHI ROSSI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1956 Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 106. - CARLOMAGNO

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