Decreto del Presidente della Repubblica
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Decreto del Presidente della Repubblica 1383/1956
Classifica ex novo in comprensorio di bonifica montana dell'Alto Montone in provincia di Firenze, ai sensi dello art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 1956, n. 1383
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1383/1956
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 1956, n. 1383
## Classifica ex novo in comprensorio di bonifica montana dell'Alto
Montone in provincia di Firenze, ai sensi dello art. 14 della legge
25 luglio 1952, n. 991.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la proposta avanzata dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Forli in data 20 giugno 1953 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del bacino montano dell'Alto Montone in provincia di Firenze e Forli per una estensione di ettari 8820; Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare; Sentito il Comitato speciale per la bonifica; Viste le lettere n. 1871 in data 10 agosto 1954 del Ministero dei lavori pubblici e n. 124868 in data 11 luglio 1956 del Ministero del tesoro; Visto l' art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l' art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979 ; Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere alla richiesta classifica; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro; Decreta: Art. 1 Articolo unico. Il bacino montano dell'Alto Montone ricadente nelle province di Firenze e Forlì, classificato come tale ai sensi dell' art. 39 e seguenti dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3267 , con decreto Presidenziale 20 gennaio 1953, n. 234 , esteso per una superficie di ettari 8820, delimitato secondo la linea segnata nella citata corografia su scala 1: 100.000 che, vistata dal Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991 , fra i comprensori di bonifica montana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 settembre 1956 GRONCHI COLOMBO - ROMITA - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1956 Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 123. - CARLOMAGNO
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