Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1388/1957
Modificazioni allo statuto della libera Universita' cattolica del "Sacro Cuore" di Milano.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1957, n. 1388
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1388/1957
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1957, n. 1388
## Modificazioni allo statuto della libera Universita' cattolica del
"Sacro Cuore" di Milano.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto della libera Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1282 , e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore; approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Veduta la legge 26 luglio 1957, n. 741 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Lo statuto della libera Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel senso che viene istituito presso la Facoltà di lettere e filosofia il corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo), con l'aumento di due posti di professore di ruolo riservati ad insegnanti del corso di laurea anzidetto. I seguenti articoli del vigente statuto dell'Università anzidetta sono modificati come appresso: TITOLO I Disposizioni generali comuni alle sei Facoltà. Art. 5. - Il quinto comma è così modificato: "Nella Facoltà di lettere e filosofia: la laurea in lettere, la laurea in filosofia e la laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo)". TITOLO V Facoltà di lettere e filosofia Dopo l'art. 15 è inserito il seguente nuovo articolo con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi: Art. 1 Art. 16. - Laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo). Titolo di ammissione: diploma di maturità classica. Durata del corso: quattro anni. Insegnamenti fondamentali: 1 ) Letteratura italiana; 2 ) Letteratura latina; 3 ) Glottologia; 4 ) Una lingua e letteratura straniera moderna; 5 ) Una seconda lingua e letteratura straniera moderna; 6 ) Filologia romanza (o germanica, o slava, o ugrofinnica); 7 ) Storia medioevale; 8 ) Storia moderna; 9 ) Storia dell'arte moderna (o storia dell'arte medioevale e moderna); 10) Geografia. Insegnamenti complementari (quando non siano stati scelti come fondamentali ai su indicati numeri 4, 5 e 6): 1 ) Lingua e letteratura francese; 2 ) Lingua e letteratura spagnola; 3 ) Lingua e letteratura portoghese; 4 ) Lingua e letteratura romena; 5 ) Lingua e letteratura inglese; 6 ) Lingua e letteratura tedesca; 7 ) Lingua e letteratura russa; 8 ) Lingua e letteratura polacca; 9 ) Lingua e letteratura serbo-croata; 10) Lingua e letteratura slovena; 11) Lingua e letteratura ungherese; 12) Lingua e letteratura neo-greca; 13) Lingua e letteratura albanese; 14) Filologia romanza; 15) Filologia germanica; 16) Filologia slava; 17) Filologia ugro-finnica; 18) Letteratura anglo-americana; 19) Letteratura ispano-americana; 20) Storia della lingua italiana; 21) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea; 22) Storia delle tradizioni popolari; 23) Storia dell'arte medioevale; 24) Storia della musica; 25) Storia del teatro e dello spettacolo; 26) Letteratura greca; 27) Lingua e letteratura latina medioevale; 28) Filologia bizantina; 29) Storia romana; 30) Storia greca; 31) Storia della filosofia; 32) Storia della filosofia moderna e contemporanea; 33) Filosofia del linguaggio. Art. 22. - Dopo il secondo comma è aggiunto il seguente nuovo comma: Ai posti di professore di ruolo stabiliti per la Facoltà di lettere e filosofia sono aggiunti, a decorrere dall'anno 1957-58 due posti di ruolo riservati ad insegnanti del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo). Per effetto della suindicata disposizione, la tabella n. 1 annessa allo statuto è soppressa e sostituita da quella annessa al presente decreto. Disposizioni particolari per le varie Facoltà Dopo l'art. 63 è aggiunto il seguente nuovo articolo, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Art. 64. - Lo studente deve seguire i corsi e sostenere gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in tre altri insegnamenti da lui scelti fra i complementari. Uno degli insegnamenti complementari può essere sostituito dallo studente con una disciplina di altri corsi di studi della stessa o di diversa Facoltà. L'insegnamento della lingua e letteratura straniera moderna, alla quale lo studente intende principalmente dedicarsi, deve essere seguito per tutti i quattro anni, alla fine di ciascuno dei quali egli sarà sottoposto a prove scritte, di anno in anno gradualmente progressive. Devono poi essere seguiti per due anni l'insegnamento della filologia a cui quella stessa prima lingua si ricollega e l'insegnamento della seconda lingua e letteratura straniera moderna prescelta. Due altri insegnamenti fondamentali debbono pure essere seguiti per un biennio. Lo studente può poi seguire per un biennio anche un altro insegnamento; ed in tal caso può ridurre da tre a due gli insegnamenti complementari di sua scelta. Gli esami di letteratura italiana e di letteratura latina comprendono una prova scritta preliminare. Il preside, sentita, ove ritenga, la Facoltà, deve controllare i piani di studio presentati dagli studenti ed approvarli prima che siano resi definitivi. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal preside. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 ottobre 1957 GRONCHI MORO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1958 Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 50. - RELLEVA
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