Decreto del Presidente della Repubblica
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Decreto del Presidente della Repubblica 1389/1957
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1957, n. 1389
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1389/1957
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1957, n. 1389
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 , e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207 , e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 86 è aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in clinica ostetrica e ginecologica, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Scuola di specializzazione in clinica ostetrica e ginecologica Art. 87. - Il corso ha la durata di quattro anni. Per accedere al corso i candidati devono superare una prova orale di carattere generale di medicina, fisiologia, anatomia patologica e, eventualmente ne fossero in possesso, produrre titoli. Alla scuola non potranno essere iscritti più di dodici medici, tre per ogni anno di corso. Gli iscritti sono obbligati a compiere un internato di nove mesi solari, per ogni anno di corso. Alla fine di ogni anno gli specializzandi sono tenuti a sostenere un esame orale sulle materie d'insegnamento per passare all'anno successivo e alla fine del 4 anno di corso devono superare l'esame di profitto di clinica ostetrica e ginecologica per essere ammessi all'esame di diploma. Materie di insegnamento: 1° anno: Anatomia dell'apparato genitale femminile ed embriologia; Fisiologia della gravidanza; Nozioni di endocrinologia femminile con particolare riguardo all'endocrinologia della gestazione; Indagini di laboratorio; Clinica ostetrica e ginecologica (quadriennale). 2° anno: Fisiopatologia ginecologica; Puericultura prenatale; Puericultura postnatale; Anatomia patologica ostetrica; Urologia ginecologica; Clinica ostetrica e ginecologica (quadriennale). 3° anno: Clinica ostetrica e ginecologica (quadriennale); Corso di operazioni ostetriche e ginecologiche; Ginecologia forense; Radiologia ginecologica; Anatomia patologica ginecologica; Venereologia. 4° anno: Clinica ostetrica e ginecologica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 dicembre 1957 GRONCHI MORO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1958 Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 51. - RELLEVA
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