Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1405/1960

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze.

Pubblicato: 01/12/1960 In vigore dal: 19/10/1960 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1960, n. 1405

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1405/1960 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1960, n. 1405 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 , modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 20. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto quello di "Scienza dell'amministrazione". Art. 67. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di "Anestesiologia". Art. 228. - All'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la "Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente e del sangue". Dopo l'art. 248, è aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione della Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente e del sangue. Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente e del sangue Art. 249. - a) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in malattie dell'apparato digerente e del sangue è di due anni; b) Potranno essere ammessi alla scuola non più di quindici allievi per ogni anno; c) La scuola ha sede presso l'Istituto di semeiotica medica, il cui direttore è anche direttore della scuola; d) Le materie di insegnamento sono così ripartite nei due anni di corso: 1° Anno: Fisiologia dei processi digestivi; Morfologia e fisiologia del sangue e degli organi emopoietici; Fisiologia della coagulazione; Anatomia e istologia patologica degli organi emopoietici; Anatomia e istologia patologica dell'apparato digerente e ghiandole annesse; Semeiotica funzionale dell'apparato digerente; Semeiotica radiologica dell'apparato digerente; Semeiotica della coagulazione. 2° Anno: Patologia speciale, clinica e terapia delle malattie dell'apparato digerente e ghiandole annesse; Patologia speciale, clinica e terapia delle malattie del sangue e degli organi emopoietici; Patologia speciale, clinica e terapia delle malattie della coagulazione; Diagnostica radiologica dell'apparato digerente; e) Le lezioni e le dimostrazioni pratiche si svolgeranno presso l'Istituto di semeiotica medica; inoltre durante i due anni gli allievi sono tenuti a frequentare come interni tale Istituto; f) Al termine di ciascun anno l'allievo dovrà sostenere un esame teorico sulle materie che sono state oggetto di insegnamento e un esame pratico consistente in una o più prove di laboratorio al termine del primo anno e nell'esame clinico di uno o più infermi al termine del secondo anno; g) Al termine del biennio l'allievo dovrà sostenere la discussione di una tesi scritta sopra un argomento attinente alla specialità. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 ottobre 1960 GRONCHI BOSCO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1960 Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 101. - VILLA

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