Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1408/1968

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia.

Pubblicato: 22/02/1969 In vigore dal: 31/10/1968 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1968, n. 1408

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1408/1968 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1968, n. 1408 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 o modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 46 (già 45), relativo alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, l'ultimo comma è abrogato e sostituito dai seguenti: "Sono titoli di ammissione ai vari corsi di laurea della facoltà il diploma di maturità classica e di maturità scientifica, ed i diplomi degli istituti tecnici industriali, nautici, agrari, e per geometri, e, limitatamente ai corsi per le lauree in scienze biologiche, in scienze naturali e in chimica, il diploma degli istituti tecnici femminili. La facoltà impartisce anche gli insegnamenti del biennio propedeutico d'ingegneria. Titoli di ammissione al biennio propedeutico per le lauree in ingegneria sono il diploma di maturità classica e scientifica, ed i diplomi degli istituti tecnici industriali, nautici e per geometri. Art. 47 (già 46), relativo al corso di laurea in chimica, il secondo comma è abrogato. Nello stesso corso di laurea (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti gli insegnamenti complementari di: Chimica analitica strumentale; Chimica delle sostanze organiche naturali. Nello stesso corso di laurea (indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti gli insegnamenti complementari di: Chimica analitica strumentale; Cristallografia. Dopo l'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica, il 2° ed il 3° comma sono abrogati e sostituiti dal seguente: "Ciascuno dei tre insegnamenti di "Istituzioni di matematiche", di "Esercitazioni di matematiche" e di "Fisica sperimentale" importa due distinti esami annuali. L'esame relativo al primo corso deve precedere quello relativo al secondo". Art. 48 (già 47), relativo al corso di laurea in fisica è modificato come segue: Il primo comma è abrogato. Dopo l'ottavo comma è aggiunto il seguente: "I docenti delle discipline fisiche potranno attraverso opportuni colloqui, orientare la scelta dello studente". L'elenco degli insegnamenti complementari dell'indirizzo generale per il quarto anno dello stesso corso di laurea è abrogato e sostituito dal seguente: 4. Un corso scelto tra i seguenti: Algebra, Algebra superiore, Analisi funzionale, Analisi numerica, Analisi superiore, Astrofisica, Astronomia, Calcolo delle probabilità, Chimica fisica, Chimica teorica, Cibernetica e Teoria dell'informazione, Elettronica, Fisica dei neutroni, Fisica dello stato solido, Fisica dei plasmi, Fisica delle particelle elementari, Fisica matematica, Fisica nucleare, Geometria superiore, Istituzioni di analisi superiore, Istituzioni di fisica matematica, Istituzioni di fisica nucleare, Istituzioni di geometria superiore, Logica matematica, Matematiche superiori, Meccanica analitica, Meccanica quantistica, Meccanica statistica, Onde elettromagnetiche, Ottica, Ottica elettronica, Radioattività, Relatività, Spettroscopia, Termodinamica, Teoria e applicazione delle macchine calcolatrici, Teoria quantistica dei campi, Topologia". Dopo l'elenco degli insegnamenti del quarto anno indirizzo applicativo il secondo ed il terzo comma sono abrogati e sostituiti dai seguenti: L'esame di "Meccanica razionale" deve precedere l'esame di "Istituzioni di fisica teorica". Gli esami di "Struttura della materia", "Istituzioni di fisica teorica", "Metodi matematici della fisica" devono precedere l'esame di "fisica teorica". Art. 49 (già 48), relativo al corso di laurea in Matematica, è modificato nel senso che il primo comma è abrogato; e l'insegnamento complementare di "Metodi matematici della fisica" dal primo gruppo passa a far parte del secondo gruppo. Art. 50 (già 49), relativo al corso di laurea in scienze naturali, è modificato come segue: Il secondo comma è stato abrogato. All'elenco degli insegnamenti complementari del predetto corso di laurea sono aggiunti quelli di: 35) Entomologia; 36) Citologia animale; 37) Embriologia; 38) Istologia patologica. Dopo l'elenco degli insegnamenti complementari il primo comma è abrogato e sostituito dai seguenti: Ciascuno dei due insegnamenti biennali di "Botanica" e di "Zoologia" comprende tanto la parte generale quanto quella sistematica e comporta due distinti esami annuali, uno alla fine del primo anno di corso ed uno alla fine del secondo anno. L'insegnamento biennale di "Fisiologia generale" comporta due distinti esami annuali, uno alla fine del primo anno di corso ed uno alla fine del secondo anno. Art. 51 (già 50), relativo al corso di laurea di scienze biologiche, è modificato come segue: Il secondo comma è abrogato. All'elenco degli insegnamenti complementari del predetto corso di laurea sono aggiunti quelli di: 34) Entomologia; 35) Micologia medica; 36) Fisiopatologia vegetale; 37) Citologia animale; 38) Embriologia; 39) Istologia patologica. Dopo l'elenco degli insegnamenti complementari il primo comma è abrogato e sostituito dai seguenti: Ciascuno dei due insegnamenti biennali di "Botanica" e di "Zoologia" comprende tanto la parte generale quanto quella sistematica e comporta due distinti esami annuali, uno alla fine del primo anno di corso ed uno alla fine del secondo anno. L'insegnamento biennale di "Fisiologia generale", comporta due distinti esami annuali, uno alla fine del primo anno di corso ed uno alla fine del secondo anno. Art. 52 (già 51), relativo al corso di laurea in scienze geologiche, è modificato come segue: Il secondo comma è abrogato. Nello stesso corso di laurea le disposizioni riguardanti le propedeuticità e gli esami sono modificate come segue: Dopo il primo comma, e con il conseguente spostamento di quelli successivi, viene inserito il seguente: L'insegnamento di "Fisica sperimentale" comporta due distinti esami annuali. L'esame di "Fisica sperimentale I" deve precedere quello di 1 Fisica sperimentale II". Il terzo comma è modificato nel senso che all'insegnamento "Fisica sperimentale" (biennale) viene aggiunto I e II. Il quarto comma è abrogato e sostituito dal seguente: "È obbligatorio nel secondo biennio la frequenza (internato) per un biennio negli istituti di geologia o di paleontologia, o di mineralogia e petrografia per la preparazione di una dissertazione (tesi) sperimentale di laurea; e la frequenza (internato) per un anno nello istituto di mineralogia (per coloro che preparano la tesi in geologia e paleontologia) e di geologia o paleontologia per coloro che preparano la tesi in mineralogia e petrografia. L'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "Il corso di geologia comporta un gruppo di esercitazioni sul terreno". Art. 53 (già 52), relativo al biennio propedeutico alla ingegneria il paragrafo a) concernente i titoli di ammissione viene soppresso. Art. 54 (già 53), relativo alle norme generali e particolari a ciascun corso di studio, il secondo ed il terzo comma sono abrogati e sostituiti dai seguenti: "Lo studente del corso di laurea in scienze naturali non può essere ammesso agli esami del terzo e quarto anno se non abbia superato almeno gli esami di: istituzioni di matematiche, chimica generale ed inorganica, chimica organica, fisica. Lo studente non può sostenere l'esame di geologia se non ha superato quello di mineralogia. Lo studente del corso di laurea in scienze biologiche non può essere ammesso agli esami del 3° e 4° anno se non abbia superato almeno gli esami di: istituzioni di matematiche, fisica, chimica generale ed inorganica, chimica organica". Art. 56 (già 55), relativo agli esami di laurea, per la laurea in chimica, al n. 3 le parole "un colloquio orale di cultura chimica" sono sostituite dalle seguenti: "una prova di cultura chimica"; ed al n. 4 le parole "discussione sulla dissertazione e sulle prove pratiche" sono sostituite dalle seguenti: "Discussione sulla dissertazione scritta". Per la laurea in scienze naturali, il n. 3 è abrogato e sostituito dal seguente: "3. Discussione di almeno due su tre argomenti orali, o scritti liberamente scelti in materia diversa da quella della dissertazione scritta, in modo però da comprendere materie biologiche e abiologiche". Per la laurea in scienze geologiche, i n. 1 e n. 2 sono abrogati e sostituiti dai seguenti: 1) Discussione della dissertazione sperimentale scritta in geologia o in paleontologia o in mineralogia o in petrografia, assegnata durante l'internato, da svolgersi nel secondo biennio di studi. 2) Discussione di una sottotesi sperimentale in geologia o paleontologia ove la dissertazione di laurea sia stata svolta in mineralogia e petrografia o viceversa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1968 SARAGAT SCAGLIA Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1969 Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 51. - GRECO

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