Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 142/1977

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano.

Pubblicato: 26/04/1977 In vigore dal: 19/01/1977 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1977, n. 142

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 142/1977 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1977, n. 142 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, numero 2280 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 216, secondo comma, relativo alla scuola di specializzazione in malattie infettive, è modificato nel senso che il numero degli iscritti alla scuola è fissato ad un massimo di dodici per ciascun anno di corso. L'art. 233, primo comma, relativo alla scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, è modificato nel senso che il numero degli iscritti alla scuola è fissato ad un massimo di dieci per ciascun anno di corso, per un totale di trenta specializzandi. L'art. 258, terzo comma, relativo alla scuola di specializzazione in reumatologia è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola è stabilito in quindici per anno di corso. L'art. 261, secondo comma, relativo alla scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione è modificato nel senso che il numero degli iscritti alla scuola è fissato ad un massimo di trentasei per ogni anno di corso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 gennaio 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1977 Registro n. 46 Istruzione, foglio n. 178

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