Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1427/1967
Modificazioni allo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere e di impianti di pubblica utilita' presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1967, n. 1427
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1427/1967
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1967, n. 1427
## Modificazioni allo statuto della sezione autonoma per il
finanziamento di opere e di impianti di pubblica utilita' presso
l'Istituto bancario San Paolo di Torino.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ; Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238 ; Visti lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino, con sede in Torino, approvato con proprio decreto del 16 dicembre 1959, n. 1257 e modificato con altro decreto del 17 ottobre 1961, n. 1189; Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione del predetto istituto in data 27 gennaio a 29 marzo 1967; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Sono approvate le modificazioni degli articoli 11, secondo comma e 13 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino, in conformità dei seguenti testi: art. 11, secondo comma: Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di L. 2 miliardi, assegnata dall'istituto; art. 13: Gli utili esposti in bilancio, al netto di spese, perdite ed accantonamenti ritenuti necessari od opportuni, saranno ripartiti come segue: cinque decimi al fondo di riserva ordinario; fino a cinque decimi a disposizione del consiglio di amministrazione per opere di beneficenza, culturali e di pubblico interesse; l'eventuale residuo al fondo di riserva ordinario. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 dicembre 1967 SARAGAT COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1968 Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 63. - GRECO
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