Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1431/1948

Modificazioni dello statuto dell'Universita' degli studi di Palermo.

Pubblicato: 22/12/1948 In vigore dal: 28/10/1948 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1948, n. 1431

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1431/1948 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1948, n. 1431 ## Modificazioni dello statuto dell'Universita' degli studi di Palermo. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 , e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2240 ; 31 ottobre 1929, n. 2477 ; 30 ottobre 1930, n. 1844 ; 1 ottobre 1931, n. 1379 ; 20 ottobre 1932, n. 1806 ; 26 ottobre 1933, n. 1991 ; 6 dicembre 1934, n. 2430 ; 1 ottobre 1936, n. 2449 ; 23 giugno 1939, n. 1167 ; 27 aprile 1942, n. 485 ; 11 luglio 1942, n. 922 ; 5 settembre 1942, n. 1429, e con il decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 826 ; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Viste le proposte relative allo stato dell'Università anzidetta; Considerata la particolare necessità delle modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica, istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è così ulteriormente modificato: Dopo l'art. 112 vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli: Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria: Art. 1 Art. 113. - Alla scuola che ha sede nel Policlinico della Feliciuzza nei locali della clinica otorinolaringoiatrica vengono ammessi i laureati in medicina, e chirurgia. Il corso ha la durata di tre anni. Il numero degli iscritti alla scuola non può essere superiore a tre per ogni anno. Art. 114. - Sono materie di insegnamento: 1) patologia e clinica, otorinolaringoiatrica (triennale); 2) clinica malattie infettive in rapporto alla otorinolaringoiatria (annuale); 3) clinica radiologica, in rapporto alla otorinolaringoiatria (annuale); 4) clinica oculistica in rapporto alla otorinolaringoiatria (annuale); 5) clinica pediatrica in rapporto alla otorinolaringoiatria (annuale); 6) clinica neuropatologica in rapporto alla otorinolaringoiatria (annuale); 7) fonetica biologica (annuale); 8) istologia patologica in rapporto alla otorinolaringoiatria (annuale); 9) medicina operatoria in rapporto alla otorinolaringoiatria (annuale); 10) anatomia e fisiologia dell'orecchio (annuale); 11) semiologia otorinolaringoiatrica (triennale); 12) esercitazioni cliniche (triennale). Le materie di insegnamento sono così ripartite: 1° anno: Anatomia e fisiologia dell'orecchio e del naso - Fonetica - Patologia e clinica otorinolaringoiatrica. - Esercitazioni cliniche - Istologia patologica - Clinica malattie infettive - Semiologia otorinolaringoiatrica - Medicina operatoria. 2° anno: Clinica radiologica - Clinica oculistica - Clinica pediatrica e clinica neuropatologica in rapporto alla specialità - Patologia e clinica otorinolaringoiatrica - Semiologia otorinolaringoiatrica ed esercitazioni cliniche. 3° anno: Patologia e clinica otorinolaringoiatrica - Semiologia otorinolaringoiatrica ed esercitazioni cliniche. Art. 115. - Per le modalità valgono le norme delle altre scuole di specializzazione esistenti presso questa Università. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 ottobre 1948 EINAUDI GONELLA Visto il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1948 Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 87. - CARLOMAGNO

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