Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 1437/1962
Approvazione del regolamento per lo svolgimento dei concorsi per l'accesso alla carriera di concetto dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1962, n. 1437
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1437/1962
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1962, n. 1437
## Approvazione del regolamento per lo svolgimento dei concorsi per
l'accesso alla carriera di concetto dei convitti nazionali e degli
educandati femminili dello Stato.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , modificato dalla legge 22 ottobre 1961, n. 1143 , relativo allo statuto degli impiegati civili dello Stato; Vista la legge 30 luglio 1959, n. 700 , istituitiva del ruolo organico unico del personale della carriera di concetto dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Nomina La nomina in prova a vice ragioniere economo nel ruolo della carriera di concetto dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare i cittadini italiani e gli italiani non appartenenti alla Repubblica di età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32 - salvo le deroghe al limite massimo di età stabilite da leggi speciali - in possesso dei requisiti generali prescritti dalle vigenti disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e del diploma di ragioniere e perito commerciale. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 22 maggio 1973, n. 550 ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni dell' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1962, n. 1437 , nella, parte relativa al titolo di studio richiesto per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma".
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