Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1439/1957

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.

Pubblicato: 29/03/1958 In vigore dal: 30/10/1957 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1957, n. 1439

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1439/1957 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1957, n. 1439 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 , modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 , e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Art. 145. - Agli insegnamenti complementari, comuni a tutte le sezioni del corso di laurea in ingegneria, sono aggiunti quelli di "elettronica" e di "reattori nucleari". Art. 147. - All'elenco, circa la propedeuticità degli insegnamenti e dei relativi esami nel corso di laurea in ingegneria, è aggiunta la propedeuticità dell'esame di aerodinamica rispetto a quello di aeronautica generale e di aeronautica generale rispetto a costruzioni aeronautiche e a collaudo e manovra degli aeromobili. Alle scuole di specializzazione e perfezionamento annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta quella di specializzazione in cardiologia e malattie dei vasi con il seguente ordinamento: Scuola di specializzazione in cardiologia e malattie dei vasi Art. 363. - È istituita presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli la scuola di specializzazione in cardiologia e malattie dei vasi; essa ha sede presso l'Istituto di clinica medica generale ed è diretta dal direttore della clinica. Art. 364. - La scuola ha la durata di tre anni. Art. 365. Gli iscritti hanno l'obbligo di prestare servizio esclusivo e continuativo presso la clinica medica per tutta la durata degli anni di corso. Art. 366. - Possono essere iscritti alla scuola i laureati in medicina e chirurgia in numero massimo di dieci medici per ogni anno. La scelta dei candidati ammessi al 1° anno di corso sarà fatta all'inizio dell'anno accademico in base ai titoli di studio ed al risultato di una prova scritta di esame che sarà tenuta nell'Istituto di clinica medica. Una abbreviazione di corso potrà essere concessa su proposta del direttore della scuola, esclusivamente a quei candidati che risultino forniti dei titoli di specializzazione in medicina interna, che dimostrino di aver compiuto servizio effettivo e continuativo per più di due anni in qualità di assistente ordinario o volontario presso gli Istituti di medicina interna dell'Università di Napoli, e che documentino con il loro curriculum scientifico di avere già una buona preparazione nel campo della medicina interna con particolare orientamento per gli studi di cardiologia. L'abbreviazione di corso potrà essere, nei casi giustificati, di un anno. Per l'iscrizione all'anno successivo occorre aver superato tutti gli esami dell'anno precedente. Art. 367. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° anno: 1) Anatomia normale e patologica del cuore e dei vasi; 2) Fisiopatologia dell'apparato cardiovascolare; 3) Farmacologia; 4) Semeiotica fisica dell'apparato cardiovascolare. 2° anno: 1) Semeiotica radiologica dell'apparato cardiovascolare; 2) Elettrocardiografia; 3) Semeiotica strumentale speciale cardiologica e angiologica; 4) Patologia speciale medica dell'apparato cardiovascolare. 3° anno: 1) Clinica delle malattie del cuore e dei vasi; 2) Terapia medica dell'apparato cardiovascolare; 3) Terapia chirurgica dell'apparato cardiovascolare. Art. 368. - I corsi di insegnamento sopraindicati sono tutti obbligatori e saranno completati da corsi di esercitazioni pratiche ed alla fine di ogni anno di corso avranno luogo i relativi esami speciali. Al termine dei tre anni di corso per conseguire il diploma di specializzazione gli iscritti dovranno presentare una dissertazione scritta elaborata nell'Istituto di clinica medica su argomenti di cardiologia o di malattie vascolari e dovranno sostenere un esame pratico dinanzi ad una Commissione formata da cinque insegnanti della scuola e presieduta dal direttore della scuola. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 ottobre 1957 GRONCHI MORO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1958 Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 165. - RELLEVA

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