Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1439/1965
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1965, n. 1439
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1439/1965
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1965, n. 1439
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107 , e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940 n. 1471 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 103, relativo alla Scuola di perfezionamento in Pediatria è abrogato e sostituito dal seguente. Scuola di specializzazione in Pediatria La Scuola ha la durata di tre anni. Le materie di insegnamento sono: 1° Anno: Anatomia umana normale; Anatomia patologica; Fisiologia; Farmacologia; Puericultura I; Clinica pediatrica. 2° Anno: Puericultura II; Clinica pediatrica; Semeiotica; Clinica oculistica; Clinica dermatologica; Metodologia psichiatrica e igiene mentale; Metodologia di laboratorio. 3° Anno: Clinica pediatrica; Clinica ortopedica; Clinica chirurgica; Radiologia; Elementi di psichiatria infantile; Profilassi e igiene nelle collettività. Per l'ammissione agli anni successivi di corso gli iscritti dovranno aver superato l'esame del gruppo delle materie dell'anno precedente. L'art. 105, relativo alla Scuola di perfezionamento in Oculistica è abrogato e sostituito dal seguente. Scuola di specializzazione in Oculistica La Scuola ha la durata di quattro anni. Il numero degli studenti che possono essere iscritti è limitato a venticinque per ogni anno di corso. Le materie di insegnamento sono: 1° Anno: Anatomia ed istologia dell'apparato oculare; Nozioni di embriologia e genetica oculare; Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari; Nozioni di ottica fisiologica, esame della refrazione; Microbiologia ed igiene oculare. 2° Anno: Semeiotica oculare e mezzi di indagini dell'apparato oculare (biomicroscopia, oftalmologia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico, tonometria, tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia); Farmacologia oculare e terapia fisica; Anatomia e patologia oculare; Patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre, della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera). 3° Anno: Patologia e clinica oculare (malattie dell'urea, della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalità e dell'orbita, glaucoma); Anomalie e patologia della motilità oculare e della visione binoculare ortottica e pleottica; Affezioni otorinolaringoiatriche e occhio; Tecnica operatoria - I parte. 4° Anno: Neuro-oftalmologia; Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali; Malattie professionali; Infortunistica e medicina legale oculare; Tecnica operatoria - II parte; Tesi di specializzazione. Per l'ammissione agli anni successivi di corso gli iscritti dovranno aver superato l'esame del gruppo di materie dell'anno precedente. Alla fine del corso gli iscritti, oltre a presentare la dissertazione scritta ed a sostenere la relativa discussione, dovranno sostenere una prova pratica sull'ammalato. L'art. 109, relativo alla Scuola di perfezionamento in Gastroenterologia, è abrogato e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in Gastroenterologia La Scuola ha la durata di due anni. Il numero degli iscritti è limitato a sei per ogni anno di corso. Le materie di insegnamento sono: 1° Anno: Anatomia normale; Fisiologia; Anatomia patologica; Semeiotica fisica; Patologia speciale dei vari segmenti dell'apparato digerente e ghiandole annesse; Clinica generale I; Radiologia I. 2° Anno: Semeiotica strumentale; Chimica clinica; Clinica generale II; Radiologia II; Terapia generale e speciale medica; Terapia chirurgica; Dietetica generale e speciale (semestrale). L'art. 112, relativo alla Scuola di perfezionamento in Cardiologia, è abrogato e sostituito dal seguente. Scuola di specializzazione in Cardiologia La Scuola ha la durata di tre anni. Il numero degli studenti che possono essere iscritti è limitato a dodici per ogni anno di corso. Le materie di insegnamento sono: 1° Anno: Anatomia normale; Anatomia patologica; Fisiologia; Semeiotica fisica; Elettrocardiografia e vettocardiografia I; Patologia delle malattie di cuore I. 2° Anno: Patologia delle malattie di cuore II; Elettrocardiografia II; Semeiotica strumentale; Radiologia generale e speciale; Fisiopatologia respiratoria; Clinica delle malattie cardiovascolari I. 3° Anno: Clinica delle malattie cardiovascolari II; Terapia generale e speciale; Reumatologia; Malattie vascolari; Cardioangiopatie congenite. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 ottobre 1965 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1965 Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 21. - VILLA
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