Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1458/1954

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.

Pubblicato: 18/03/1955 In vigore dal: 29/10/1954 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1954, n. 1458

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1458/1954 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1954, n. 1458 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli, studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 , e modificato con i regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1904 ; 4 maggio 1942, n. 557 ; 5 settembre 1942, n. 1120, e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 612 ; 23 settembre 1949, n. 931 ; 30 ottobre 1949, n. 1059 ; 5 aprile 1950, n. 284 ; 30 ottobre 1950, n. 1277 ; 31 ottobre 1950, n. 1311 ; 18 aprile 1951, n. 934 ; 30 luglio 1951, n. 1304 ; 27 ottobre 1951, n. 1680 ; 19 settembre 1952, n. 4551 ; 25 agosto 1953, n. 1117 ; 26 aprile 1954, n. 738 ; 30 giugno 1954, n. 753 ; 31 luglio 1954, n. 865 e 24 agosto 1954, n. 987 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 304, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della "Scuola di perfezionamento in ortopedia e traumatologia". Scuola di perfezionamento in ortopedia e traumatologia Art. 305. - Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa la scuola di perfezionamento in ortopedia e traumatologia, che ha sede presso l'Istituto di clinica ortopedica. La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in ortopedia e traumatologia è di tre anni. Le iscrizioni non potranno superare il numero di cinque per ciascun anno. La scelta dei candidati all'ammissione sarà fatta in base a concorso per titoli e per esami. Gli aspiranti hanno l'obbligo di accertarsi presso la clinica della data del concorso. La frequenza ai corsi è obbligatoria; in mancanza non potrà ottenersi l'attestazione di frequenza, necessaria per l'ammissione agli esami. Art. 306. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° anno: 1) Chirurgia infantile (annuale); 2) Pediatria ortopedica (annuale); 3) Neuropatologia dell'apparato motore (annuale); 4) Patologia speciale delle lesioni, malattie e deformità congenite ed acquisite del sistema locomotore (biennale); 5) Anatomia chirurgica ortopedica (biennale); 6) Tecnica degli apparecchi (triennale); 7) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale). 2° anno: 1) Anatomia patologica dello scheletro e delle articolazioni (annuale); 2) Anatomia radiologica, e radiodiagnostica dello scheletro (annuale); 3) Patologia speciale delle lesioni, malattie e deformità congenite ed acquisite dell'apparato locomotore (biennale); 4) Anatomia chirurgica ortopedica (biennale); 5) Tecnica degli apparecchi (triennale); 6) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale). 3° anno: 1) Fisioterapia e studio delle protesi (annuale); 2) Infortunistica (annuale); 3) Tecnica degli apparecchi (triennale); 4) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale). Art. 307.- Gli esami (tre al termine del 1° anno di corso, quattro al 2° anno di corso e quattro al 3° anno di corso) debbono essere sostenuti alla fine dell'anno accademico. Art. 308.- Non possono ottenere l'iscrizione al 2° e 3° anno coloro che non hanno superato gli esami rispettivamente del 1° e 2° anno. Art. 309. - Per conseguire il diploma di specialista in ortopedia e traumatologia, gli iscritti, al termine degli studi, dovranno presentare e discutere una dissertazione originale scritta e sostenere una prova pratica dinanzi ad una Commissione formata da insegnanti della scuola secondo le norme dell'art. 173 dello statuto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Dogliani, addì 29 ottobre 1954 EINAUDI ERMINI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1955 Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 94. - CARLOMAGNO

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