Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1459/1957
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1957, n. 1459
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1459/1957
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1957, n. 1459
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054 , modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846 , e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 26 luglio 1957, n. 741 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 28. - Il testo è modificato come segue: "La Facoltà di lettere e filosofia conferisce la laurea in lettere, la laurea in filosofia, la laurea in lingue e letterature straniere moderne e la laurea in geografia". Dopo l'art. 30 si inserisce col n. 31 quanto segue: "La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) è di quattro anni. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Letteratura italiana; 2) Letteratura latina; 3) Glottologia; 4) Una lingua e letteratura straniera moderna; 5) Una seconda lingua e letteratura straniera moderna; 6) Filologia romanza (o germanica, o slava o ugro-finnica); 7) Storia medioevale; 8) Storia moderna; 9) Storia dell'arte moderna o storia dell'arte medioevale e moderna; 10) Geografia. Sono insegnamenti complementari (quando non siano scelti come fondamentali ai su indicati numeri 4), 5) e 6): 1) Lingua e letteratura francese; 2) Lingua e letteratura spagnola; 3) Lingua e letteratura portoghese; 4) Lingua e letteratura romena; 5) Lingua e letteratura inglese; 6) Lingua e letteratura tedesca; 7) Filologia romanza; 8) Filologia germanica; 9) Letteratura anglo-americana; 10) Letteratura ispano-americana; 11) Storia della lingua italiana; 12) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea; 13) Storia dell'arte medioevale; 14) Letteratura greca; 15) Lingua e letteratura latina medioevale; 16) Storia romana; 17) Storia greca; 18) Storia della filosofia; 19) Storia della filosofia moderna e contemporanea. Lo studente dovrà seguire i corsi e sostenere gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in tre altri insegnamenti da lui scelti tra i complementari. Uno degli insegnamenti complementari potrà essere sostituito dallo studente con una disciplina di altri corsi di studi della stessa o diversa Facoltà. L'insegnamento della lingua e letteratura straniera moderna, alla quale lo studente intende principalmente dedicarsi, dovrà essere seguito per tutti i quattro anni, alla fine di ciascuno dei quali, egli sarà sottoposto a prove scritte, di anno in anno gradualmente progressive. Dovranno poi essere seguiti per due anni l'insegnamento della filologia a cui quella stessa prima lingua si ricollega e l'insegnamento della seconda lingua e letteratura straniera moderna prescelta. Due altri insegnamenti fondamentali dovranno pure essere seguiti per un biennio. Lo studente potrà poi seguire per un biennio anche un altro insegnamento; ed in tal caso potrà ridurre da tre a due gli insegnamenti complementari di sua scelta. Gli esami di letteratura italiana e di letteratura latina comprendono una prova scritta preliminare. Il preside, sentita, ove ritenga, la Facoltà, deve controllare i piani di studio presentati dagli studenti ed approvarli prima che siano resi definitivi. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal preside". Gli articoli 31 e 32 assumono i numeri 32 e 33. L'art. 33 viene soppresso. Dopo l'art. 35 si inserisce col n. 36 quanto segue: "Il laureato in lingua e letterature straniere moderne può ottenere l'iscrizione al 3° anno del corso di laurea in lettere, indirizzo classico, e al 4° anno del corso di laurea in lettere, indirizzo moderno, completando le iscrizioni alle materie fissate dall'ordinamento dell'indirizzo di studio a cui intende iscriversi. Il laureato in lettere può ottenere l'iscrizione al 3° o al 2° anno del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne completando le iscrizioni nelle materie prescritte dall'ordinamento, sempre che abbia sostenuto rispettivamente due o un esame della lingua e letteratura prescelta e che superi la relativa prova scritta preliminare". Gli articoli 36, 37, 38 e 39 assumono i numeri 37, 38, 39 e 40. Dopo il nuovo art. 40 si inserisce col numero 41 quanto segue: "L'esame di laurea in lingue e letterature straniere moderne consiste nella discussione pubblica di una dissertazione scritta svolta dal candidato su un argomento della letteratura scelta, come quadriennale o della filologia germanica o romanza, a seconda della lingua scelta". Gli articoli 40 e 41 assumono i numeri 42 e 43. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1957 GRONCHI MORO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1958 Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 28. - RELLEVA
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