Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1466/1961

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese del legno e del sughero delle province di Firenze (escluso il mandamento di Prato), Grosseto e Pistoia.

Pubblicato: 23/01/1962 In vigore dal: 11/09/1961 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. 1466

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1466/1961 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. 1466 ## Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese del legno e del sughero delle province di Firenze (escluso il mandamento di Prato), Grosseto e Pistoia. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 11 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 19 giugno 1959 per le industrie dei prodotti del legno e del sughero; Visto, per la provincia di Firenze (escluso il mandamento di Prato), il contratto collettivo integrativo 30 dicembre 1957, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Federazione italiana Lavoratori del Legno - C.G.I.L. -, la Federazione Unitaria Lavoratori del Legno - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -, l'Unione Provinciale Sindacale -C.I.S.Na.L. -; Visto, per la provincia di Grosseto, l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali - Sezione Provinciale Esercenti Industria Legno e Sughero - e la Federazione Provinciale Lavoratori del Legno dell'Edilizia ed Affini F.I.L.L.E.A -, la Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni ed Affini - F.I.L.C.A. -, la Federazione Provinciale Edili. Affini e del Legno - F.E.N.E.A.L. -; Visti, per la provincia di Pistoia: l'accordo collettivo integrativo 17 settembre 1957, stipulato tra la Delegazione degli Industriali del Legno e la Segreteria Provinciale della Federazione italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e delle Industrie Affini - F.I.L.L.E.A. -, la Segreteria Provinciale del Sindacato Unitario Lavoratori Legno, Artistiche e Varie - S.U.L.L.A.V. -, la Segreteria Provinciale della Unione italiana Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie - U.I.L.-Legno -; l'accordo collettivo integrativo 10 luglio 1957, stipulato tra la Delegazione degli Industriali del Sughero e la Segreteria Provinciale della Federazione italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e delle Industrie Affini - F.I.L.L.E.A. -; la Segreteria Provinciale del Sindacato Unitario Lavoratori Legno, Artistiche e Varie - S.U.L.L.A.V. -, la Segreteria Provinciale della Unione italiana Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie U.I.L.-Legno; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Firenze, in data 15 luglio 1960, n. 8 della provincia di Grosseto, in data 7 giugno 1960, n. 11 della provincia di Pistoia, in data 31 agosto 1960, degli atti integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza, sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per iL lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro, costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati: per la provincia di Firenze (escluso il mandamento di Prato), il contratto collettivo integrativo 30 dicembre 1957, relativo agli operai delle industrie del legno e del sughero; per la provincia di Grosseto, l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, relativo agli operai addetti alle industrie dei prodotti del legno e del sughero; per la provincia di Pistoia, l'accordo collettivo integrativo 17 settembre 1957, relativo alle industrie del legno; l'accordo collettivo integrativo 10 luglio 1957, relativo alle industrie del sughero; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese del legno e del sughero delle province di Firenze (escluso il mandamento di Prato), Grosseto e Pistoia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 settembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte del conti, addì 13 dicembre 1961 Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 120. - VILLA

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