Decreto del Presidente della Repubblica
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Decreto del Presidente della Repubblica 147/1979
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1979, n. 147
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 147/1979
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1979, n. 147
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 652, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia della mano presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia. Scuola di specializzazione in chirurgia della mano Art. 653. - La scuola di specializzazione in chirurgia della mano ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica e conferisce il diploma di specialista in chirurgia della mano. Art. 654. - Il corso ha la durata di tre anni. Possono essere ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. Art. 655. - Il numero dei posti disponibili è di tre per ogni anno. Art. 656. - La frequenza è obbligatoria nell'istituto sede della scuola per un periodo di nove mesi per ogni anno accademico. Per nessun motivo sono ammesse abbreviazioni della durata degli studi. Art. 657. - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono: 1° Anno: clinica ortopedica dell'arto superiore (biennale I anno); traumatologia dell'arto superiore (biennale I anno); chirurgia plastica ricostruttiva (biennale I anno); anatomia funzionale della mano; anatomia-chirurgia dell'arto superiore; anatomia e istologia patologica; radiodiagnostica dell'arto superiore e nozioni di radioterapia; anestesia e rianimazione. 2° Anno: clinica ortopedica dell'arto superiore (biennale II anno); traumatologia dell'arto superiore (biennale II anno); chirurgia plastica ricostruttiva (biennale II anno); tecniche di chirurgia tendinea; tecniche di chirurgia osteo-articolare; chirurgia vascolare dell'arto superiore. 3° Anno: semeiotica e clinica neurologica dell'arto superiore; elettrodiagnostica ed elettromiografia; microchirurgia dei nervi periferici; fisiochinesiterapia; clinica dermatologica; nozioni di medicina legale; nozioni di psicologia; protesi sostitutive nelle amputazioni dell'arto superiore. Art. 658. - L'allievo del primo anno, per essere ammesso al secondo, deve aver superato tutti gli esami del primo anno. L'allievo del secondo anno, per essere ammesso al terzo, deve aver superato i tre esami biennali e tutti gli altri esami del secondo anno. Per l'ammissione all'esame di diploma il candidato deve presentare una dissertazione scritta su un argomento della specialità. Art. 659. - I fondi a disposizione della scuola sono rappresentati dagli introiti delle tasse di iscrizione e di laboratorio, dalle sovvenzioni di enti o di privati, di cui principalmente la clinica ortopedica e traumatologica. Art. 660. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 marzo 1979 PERTINI PEDINI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1979 Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 285
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