Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1481/1968

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale ente ospedaliero Citta' di Imperia, con sede in Imperia.

Pubblicato: 14/03/1969 In vigore dal: 14/12/1968 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1968, n. 1481

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1481/1968 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1968, n. 1481 ## Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale ente ospedaliero Citta' di Imperia, con sede in Imperia. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132 , recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di sanità, l'ospedale denominato ente ospedaliero Città di Imperia è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 3 dello statuto approvato con regio decreto 23 giugno 1930, e successive modificazioni; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ente ospedaliero Città di Imperia, con sede in Imperia, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue: cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Imperia; due membri eletti dal consiglio comunale di Imperia; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto 23 giugno 1930, modificato con regio decreto 22 dicembre 1938 e con decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1965, registrato alla Corte dei conti in data 11 novembre 1965 , registro n. 33 Interno, foglio n. 96. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 dicembre 1968 SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1969 Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 120. - GRECO

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