Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1495/1960
Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese delle province di Novara, Cuneo, Cremona e del comune di Voghera, che eseguono la lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1960, n. 1495
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1495/1960
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1960, n. 1495
## Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti
dalle imprese delle province di Novara, Cuneo, Cremona e del comune
di Voghera, che eseguono la lavorazione delle pietre naturali e
sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni
industriali e per bigiotteria.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo interprovinciale di lavoro 4 marzo 1953 per gli operai addetti alla lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria, stipulato tra le Associazioni degli Industriali di Novara, Verbania, Cuneo, Cremona e Voghera, con la assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana e la Federazione italiana Lavoratori Legno-Boschivi-Artistiche e Varie, la Federazione Unitaria Lavoaratori Legno; Aristiche e Varie, la, Federazione Nazionale Edili ed Affini: e, in pari data, tra le Associazioni degli Industriali di Novara, Verbania, Cuneo, Cremona e Voghera, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana e la Federazione Nazionale del Legno ed Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 79 del 4 maggio 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza, sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto collettivo interprovinciale di lavoro 4 marzo 1953 per gli operai addetti alla lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria, sono regolati, per le province di Novara, Cuneo, Cremona e per il comune di Voghera, da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese delle province e del comune sopra indicati, che eseguono la lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 ottobre 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1960 Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 13. - VILLA
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