Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1501/1952
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Padova.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1501
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1501/1952
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1501
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Padova.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058 , modificato con regi decreti 5 ottobre 1939, n. 1847 ; 1 luglio 1940, n. 992 ; 26 ottobre 1940, n. 2058 ; 16 marzo 1942, n. 323 ; 31 ottobre 1950, n. 1308 e 11 aprile 1951, n. 953 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 16 marzo 1951, n. 230 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 "Facoltà di agraria". Art. 18. - All'elenco degli Istituti e Seminari della Facoltà di giurisprudenza è aggiunto il "Seminario di diritto del lavoro". Dopo l'attuale art. 123 sono inseriti i seguenti nuovi articoli con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi: Ordinamento della Facoltà di agraria. Art. 124. - La Facoltà di agraria conferisce la laurea in scienze agrarie. Art. 125. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze agrarie è di anni quattro, divisi in due bienni. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o quello di maturità scientifica, o il diploma di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici agrari, integrato dall'esame di cultura generale, prescritto dall'art. 143 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. Insegnamenti fondamentali del 1° biennio: 1) Botanica generale; 2) Botanica sistematica; 3) Zoologia generale; 4) Entomologia agraria; 5) Anatomia e fisiologia degli animali domestici; 6) Zoognostica; 7) Mineralogia e geologia; 8) Chimica generale e inorganica, con applicazioni di analitica; 9) Chimica organica; 10) Matematica; 11) Fisica; 12) Principi di economia politica e di statistica. Insegnamenti fondamentali del 2° biennio: 1) Patologia vegetale; 2) Chimica agraria (biennale); 3) Agronomia generale e coltivazioni erbacee (biennale); 4) Coltivazioni arboree; 5) Zootecnica generale; 6) Zootecnica speciale; 7) Economia e politica agraria (biennale); 8) Estimo rurale e contabilità; 9) Microbiologia agraria e tecnica; 10) Topografia e costruzioni rurali, con applicazioni di disegno; 11) Meccanica agraria, con applicazioni di disegno; 12) Idraulica agraria, con applicazioni di disegno; 13) Industrie agrarie (enologia, caseificio, oleificio). Insegnamenti complementari: 1) Ecologia; 2) Genetica; 3) Viticoltura (semestrale); 4) Orticoltura e floricoltura (semestrale); 5) Alpicoltura e selvicoltura; 6) Olivicoltura (semestrale); 7) Bachicoltura e apicoltura (semestrale); 8) Avicoltura e coniglicoltura (semestrale); 9) Idrobiologia e pescicoltura (semestrale); 10) Diritto agrario; 11) Tecnica della bonifica (costruzioni ed idraulica); 12) Igiene zootecnica; 13) Agricoltura tropicale e subtropicale; 14) Tecnica commerciale dei prodotti agricoli. Art. 126. - Per ottenere l'iscrizione al 2° biennio di applicazione lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 1° biennio. L'ordine di precedenza da osservare negli esami di profitto resta così stabilito: L'esame di botanica generale deve precedere quello di botanica sistematica. Gli esami di botanica devono precedere quelli di patologia vegetale, microbiologia agraria e tecnica, coltivazioni arboree, viticoltura, agronomia generale e coltivazioni erbacee. L'esame di zoologia generale deve precedere quelli di zoognostica, zootecnica generale e speciale, igiene zootecnica, entomologia agraria, bachicoltura e apicoltura. L'esame di anatomia e fisiologia degli animali domestici deve precedere gli esami di zoognostica e di zootecnica generale e speciale. L'esame di principi di economia politica e statistica deve precedere quelli di economia e politica agraria, estimo rurale e contabilità. L'esame di matematica deve precedere gli esami di topografia e costruzioni rurali con applicazioni di disegno e idraulica agraria con applicazioni di disegno. L'esame di fisica deve precedere quello di meccanica agraria con applicazioni di disegno. L'esame di microbiologia agraria e tecnica deve precedere quello di agronomia generale e coltivazioni erbacee. Gli esami di chimica generale e inorganica con applicazioni di analitica, chimica organica, mineralogia e geologia devono precedere l'esame di chimica agraria. Art. 127. - La Facoltà stabilirà le esercitazioni che formeranno parte integrante degli insegnamenti delle singole discipline, e gli studenti dovranno averle seguite (e averne superato le relative prove pratiche) prima di presentarsi ai rispettivi esami. Art. 128. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 2° biennio ed in tre almeno da lui scelti fra i complementari se a corso annuale, in quattro almeno se due di essi sono a corso semestrale. Art. 129. - L'esame di laurea consiste: a) nella discussione orale di una dissertazione scritta, svolta dal candidato su argomento scelto d'accordo col professore della materia, in una delle materie di indole professionale; b) nello svolgimento di due tesi orali scelte dalla Commissione esaminatrice fra le tre preventivamente presentate dal candidato su materie diverse da quelle della tesi scritta, di cui almeno una di indole tecnica e applicativa. Art. 130. - Appartengono alla Facoltà gli Istituti di: Entomologia agraria; Zootecnica; Economia e politica agraria; Chimica agraria e industrie agrarie; Patologia vegetale; Agronomia generale e coltivazioni erbacee ed arboree; Meccanica agraria. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 luglio 1952 EINAUDI SEGNI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1952 Atti del Governo registro n. 61, foglio n. 72. - PALLA
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