Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1509/1955

Adeguamento dei limiti d'importo indicati nel Regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda - Servizi a danaro).

Pubblicato: 23/02/1956 In vigore dal: 21/12/1955 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1955, n. 1509

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1509/1955 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1955, n. 1509 ## Adeguamento dei limiti d'importo indicati nel Regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda - Servizi a danaro). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 , e successive modificazioni; Visto il Regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda - Servizi a danaro) approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775 , e successive modificazioni di cui al regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1292 , al decreto legislativo 20 marzo 1947, n. 427 , al decreto del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 1227 , ed al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, n. 1648 ; Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: Art. 1 I limiti d'importo indicati nel Regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda - Servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775 , e successive modificazioni, sono modificati come segue: a) il limite di L. 10.000 previsto dall'art. 10, nel testo modificato dall' art. 3 del regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1292 , e già elevato a L. 100.000 dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, n. 1648 , è ulteriormente elevato a L. 600.000; b) il limite di L. 100.000 previsto dall'art. 22, già elevato a L. 200.000 dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, n. 1648 , è ulteriormente elevato a L. 6.000.000; c) il limite di L. 100 previsto dall'art. 116, già elevato a L. 1000 dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, n. 1648 , è ulteriormente elevato a L. 6000; d) i limiti di L. 2000 previsti dalle lettere a), b) e c) dell'art. 121, già elevati a L. 30.000 per le lettere a) e b) e a L. 40.000 per la lettera c) dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, numero 1648 , sono ulteriormente elevati a L. 120.000; e) i limiti di L. 1000 previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 127, nel testo modificato dall' art. 9 del regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1292 , e già elevati a L. 10.000 dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, n. 1648 , sono ulteriormente elevati a L. 60.000; f) il limite di L. 2000 previsto dall'art. 140, già elevato a L. 50.000 dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, n. 1648 , è ulteriormente elevato a L. 120.000; g) i limiti di L. 500, L. 1000 e L. 5000, previsti dall'art. 159, già elevati a L. 10.000, L. 20.000 e lire 50.000 dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, n. 1648 , sono ulteriormente elevati, rispettivamente, a L. 30.000, L. 60.000 e L. 300.000; h) il limite di L. 500 previsto dall'art. 161, già elevato a L. 10.000 dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, n. 1648 , è ulteriormente elevato a L. 30.000; i) il limite di L. 500 previsto dagli articoli 175 e 178, già elevato a L. 5000 dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, n. 1648 , è ulteriormente elevato a L. 30.000; l) il limite di L. 2000 previsto dall'art. 181, già elevato a L. 10.000 dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, n. 1648 , è ulteriormente elevato a L. 120.000.

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