Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1516/1955

Modificazioni al trattamento economico dei membri dei Comitati di liquidazione delle indennita' per infortuni sul lavoro in agricoltura.

Pubblicato: 29/02/1956 In vigore dal: 26/11/1955 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1955, n. 1516

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1516/1955 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1955, n. 1516 ## Modificazioni al trattamento economico dei membri dei Comitati di liquidazione delle indennita' per infortuni sul lavoro in agricoltura. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma 5°, della Costituzione ; Visto il decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889 , che approva il regolamento per la esecuzione del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450 ; Visti i regi decreti 2 ottobre 1921, n. 1367 e 4 marzo 1926, n. 460 e il decreto Presidenziale 24 settembre 1951, n. 1561 , che apportano modificazioni al predetto regolamento; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste; Decreta: Art. 1 L'art. 101 del regolamento per la esecuzione del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450 , approvato con il decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889 , modificato con decreto Presidenziale 24 settembre 1951, n. 1561 , è sostituito dal seguente: "Ai membri dei Comitati di liquidazione spettano le seguenti competenze: 1) una medaglia di presenza di L. 2000 per il presidente e di L. 1500 per gli altri membri per ciascuna giornata, di adunanza; 2) per i membri i quali non risiedono nel luogo in cui si riunisce il Comitato una indennità giornaliera di L. 1000 per i giorni di durata di ogni sessione e il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita dall'ultimo comma dell'art. 88. Le relative spese sono a carico dell'Istituto assicuratore".

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