Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 153/1953
Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprieta' di Bruno Luigi fu Federico, in comune di Manfredonia (Foggia).
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1953, n. 153
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 153/1953
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1953, n. 153
## Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato
dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione
fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma
fondiaria di terreni di proprieta' di Bruno Luigi fu Federico, in
comune di Manfredonia (Foggia).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo , ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339, 16 agosto 1952, n. 1206 e 20 dicembre 1952, n. 2377 ; In virtù della delegazione concessa degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visti i propri decreti 7 febbraio 1951, n. 67 e 24 gennaio 1953, n. 5; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Bruno Luigi fu Federico, per i terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia); Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell' art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951 , la documentazione per escludere dall'espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell' art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , e dell' art. 2 della legge 20 dicembre 1952, n. 2377 , non ricorrono tutte le condizioni richieste dai citati articoli per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto; Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell' art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Udito il parere, in data 20 marzo 1953, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: Art. 1 È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Bruno Luigi fu Federico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 60.76.78, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.
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