Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 153/1985

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia.

Pubblicato: 29/04/1985 In vigore dal: 10/01/1985 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1985, n. 153

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 153/1985 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1985, n. 153 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Articolo unico Art. 559 - l'ultimo comma, concernente l'iscrizione al corso di laurea in musicologia degli studenti provenienti da un conservatorio di musica o da un liceo musicale pareggiato, è soppresso e sostituito come segue: Art. 559 (ultimo comma). - Gli studenti sprovvisti di diploma di composizione o di organo e composizione organistica o di polifonia vocale rilasciati da un conservatorio di musica o da un liceo musicale pareggiato sono inoltre tenuti a frequentare il corso di semiologia della musica e a sostenere il relativo esame. Il consiglio della scuola delibererà, caso per caso, se tale corso dovrà essere seguito per un anno, o per un biennio, o per un triennio, o per un quadriennio. Art. 561 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di diploma di paleografia e filologia musicale l'insegnamento contrassegnato con il numero 12) è soppresso e sostituito con l'insegnamento di "semiologia della musica I (biennale)". Inoltre è inserito il nuovo insegnamento di "semiologia della musica II (biennale)" che viene contrassegnato con il numero 13), con il conseguente scorrimento della numerazione dell'insegnamento successivo. Nell'ultimo comma, la seguente frase: "Gli studenti sprovvisti di diploma rilasciato da un conservatorio di musica sono inoltre tenuti a frequentare appositi corsi di preparazione specifica musicale impartiti dalla scuola e a superare il relativo esame." è soppressa e sostituita come segue: "Gli studenti sprovvisti di diploma di composizione o di organo e composizione organistica o di polifonia vocale rilasciati da un conservatorio di musica o da un liceo musicale pareggiato sono inoltre tenuti a frequentare il corso di semiologia della musica e a sostenere il relativo esame. Il consiglio della scuola delibererà, caso per caso, se tale corso dovrà essere seguito per un anno o per un biennio. Le stesse norme si applicano anche agli studenti iscritti al corso ad indirizzo storico-didattico, di cui all'articolo seguente". Art. 563 - l'ultimo comma, concernente norme relative agli insegnamenti del corso speciale storico-didattico della scuola di paleografia e filologia musicale, è modificato come segue: la prima riga è soppressa e così sostituita: "Tutti i corsi pluriennali comportano un distinto esame al termine di ogni anno di corso". Nella seconda riga, l'espressione: "Solo i corsi di storia.." è modificata in: "I corsi di storia...". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 gennaio 1985 PERTINI FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti addì 15 aprile 1985 Registro n. 23 Istruzione, foglio n. 213

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