Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1533/1960

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma.

Pubblicato: 23/12/1960 In vigore dal: 19/10/1960 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1960, n. 1533

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1533/1960 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1960, n. 1533 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797 , modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772 , e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 61, relativo alla Scuola di paleografia musicale, è sostituito dal seguente: "Il Consiglio della Scuola è composto dai professori della Scuola stessa e dagli incaricati che vi tengono insegnamenti essendo professori di ruolo delle Facoltà della stessa Università o in altre Università". Dopo l'art. 143, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio Art. 1 Art. 144. - È istituita la Scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio, che ha sede presso l'Istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica della Facoltà di medicina e chirurgia. Art. 145. - Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Art. 146. L'iscrizione alla Scuola è limitata, per ogni anno accademico, a dodici allievi. Art. 147. - La Scuola ha la durata di due anni. Art. 148. - Le materie di insegnamento sono: 1° anno: 1) Anatomia delle ghiandole endocrine; 2) Fisiologia delle ghiandole endocrine; 3) Fisiologia dell'alimentazione e del ricambio; 4) Chimica biologica; 5) Tecniche di laboratorio; 6) Fisiopatologia endocrina; 7) Fisiopatologia delle ghiandole sessuali; 8) Anatomia patologica delle malattie endocrine e metaboliche; 9) Patologia e clinica delle malattie endocrine; 10) Patologia e clinica delle malattie del ricambio; 11) Genetica (eredo-patologica-dismetabolica). 2° anno: 1) Clinica delle malattie endocrine; 2) Endocrinologia clinica ginecologica; 3) Clinica delle malattie del ricambio; 4) Terapia delle malattie endocrine; 5) Terapia delle malattie del ricambio; 6) Radiodiagnostica e radioterapia. Art. 149. - Le lezioni, le dimostrazioni e le esercitazioni si svolgeranno presso l'Istituto di patologia medica, in conformità dell'orario, che al principio dell'anno verrà stabilito dal direttore della Scuola. Art. 150. - Al termine di ciascun anno di corso, gli allievi che abbiano regolarmente frequentato, dovranno superare un esame di profitto teorico-pratico. Art. 151. - Al termine del biennio, per il conseguimento del diploma di specializzazione, gli allievi dovranno sostenere la discussione di un caso clinico e La discussione di una tesi scritta sopra un argomento riguardante l'endocrinologia e le malattie del ricambio. Art. 152. - Durante i due anni del corso gli allievi dovranno frequentare assiduamente, a turno, i reparti di degenza, i laboratori e gli ambulatori dell'Istituto di patologia medica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 ottobre 1960 GRONCHI BOSCO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1960 Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 88. - VILLA

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