Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1535/1962
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 1962, n. 1535
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1535/1962
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 1962, n. 1535
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2278 , modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, numero 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1960, n. 1692 ; Veduta la legge 21 luglio 1961, n. 685 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 79, è abrogato e sostituito dal seguente: "Le Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ha per fine generale lo sviluppo della ricerca e degli studi nel campo scientifico cui appartengono gli insegnamenti indicati negli articoli seguenti. Essa conferisca le lauree seguenti: laurea in Chimica; laurea in Chimica industriale; laurea in Fisica; laurea in Matematica; laurea in Scienze naturali; laurea in Scienze biologiche; laurea in Scienze geologiche. Gli articoli 79, 80 e 81, relativi al corso di studi per la laurea in Fisica sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Art. 79. - La durata del corso per la laurea in Fisica è di quattro anni. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Possono inoltre, essere ammessi i diplomati degli Istituti tecnici industriali, agrari, nautici e per geometri, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Il corso di studi si distingue in tre indirizzi: generale, didattico e applicativo. Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il primo biennio: Primo anno: 1) Fisica generale I; 2) Analisi matematica I; 3) Geometria I; 4) Chimica con esercitazioni di laboratorio (per fisici); 5) Esperimentazioni di fisica (biennale, con unico esame al secondo anno). Secondo anno: 6) Fisica generale II; 7) Analisi matematica II; 8) Meccanica razionale; 9) Esperimentazioni di fisica (biennale con unico esame al secondo anno). Si richiederà inoltre alla fine del primo biennio la prova di conoscenza di due lingue straniere di importanza scientifica, secondo i criteri fissati dalla Facoltà. Per ciascuno dei corsi elencati vi è un esame finale, ad eccezione delle esperimentazioni di fisica che comportano un unico esame alla, fine del secondo anno. Gli insegnamenti obbligatori per il secondo biennio sono i seguenti: a) Comuni ai tre indirizzi: 1) Struttura della materia; 2) Istituzioni di fisica teorica; 3) Metodi matematici della fisica; b) Corsi per l'indirizzo generale: 4) Fisica superiore; 5) Fisica teorica; 6) Laboratori di fisica (III) (in due esami alla fine del quarto anno); 7) Laboratorio di fisica (IV) (in due esami alla fine del quarto anno); 8) Corso a scelta di matematiche superiori; 9) Corso a scelta; c) Corsi per l'indirizzo didattico: 4) Complementi di fisica generale (III) (In due esami alla line del quarto anno); 5) Complementi di fisica generale (IV) (in due esami alla fine del quarto anno); 6) Storia della fisica; 7) Preparazione di esperienze didattiche (III) (in due esami alla fine del IV anno); 8) Preparazione di esperienze didattiche (IV) (in due esami alla fine del IV anno); 9) Corso a scelta; d) Corsi per l'indirizzo applicativo: 4) Laboratorio di fisica (III) (in due esami alla fine del IV anno); 5) Laboratorio di fisica (IV) (in due esami alla fine del IV anno); 6), 7), 8), 9) Quattro corsi da scegliersi fra i complementari a seconda del ramo di specializzazione. Gli insegnamenti di cui ai numeri 6), 7), 8), 9) dell'indirizzo applicativo verranno stabiliti in relazione ai vari orientamenti (elettronico, nucleare, acustico, geofisico, ecc.) che potrà aver l'indirizzo applicativo nella Facoltà secondo le norme da stabilirsi da parte della Facoltà medesima. In particolare essi saranno raggruppati secondo "curricula" consigliati dalla Facoltà e proposti alla approvazione della Facoltà dello studente stesso. Sono insegnamenti complementari comuni ai tre indirizzi: Algebra - Algebra, superiore - Analisi funzionale - Analisi superiore - Astrofisica - Astronomia Calcolo delle probabilità - Calcoli numerici e grafici - Chimica fisica - Chimica organica - Chimica teorica, - Cibernetica, e teoria delle informazioni - Conduzione elettrica nei gas - Onde elettromagnetiche - Elettronica - Fisica dei reattori - Fisica dei neutroni - Fisica dello stato solido - Fisica delle particelle elementari - Fisica matematica - Fisica nucleare - Fisica superiore - Fisica tecnica - Fisica teorica - Fisica terrestre (Geofisica) - Geologia - Geometria differenziale - Geometria superiore - Istituzioni di analisi superiore - Istituzioni di fisica nucleare - Istituzioni di fisica matematica - Istituzioni di Geometria superiore - Matematiche complementari - Matematiche superiori - Meccanica analitica - Meccanica quantistica - Meccanica statistica - Meccanica superiore - Mineralogia - Misure elettriche - Ottica - Ottica elettronica - Radioastronomia - Radioattività - Relatività - Spettroscopia - Storia della fisica - Teoria delle funzioni - Termodinamica, - Logica matematica. Art. 80. - Potranno iscriversi ai corsi comuni ai tre indirizzi del secondo biennio soltanto quegli studenti che abbiano superato gli esami di fisica generale I e II, Analisi matematica I e Analisi matematica II. Art. 81. - Nell'ordine degli esami per il corso di laurea in fisica dovranno essere rispettate le seguenti precedenze: l'esame di Istituzioni di fisica teorica deve precedere quello di Fisica teorica; l'esame di esperimentazioni di Fisica (biennale) deve precedere quello di laboratorio di Fisica (biennale) o (per l'indirizzo didattico) quello di Preparazione di esperienze di fisica. Gli articoli 82, 83 e 84, relativi al corso di laurea, in Scienze matematiche sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Art. 82. - La durata del corso degli studi per la laurea in Matematica è di quattro anni. Titolo di ammissione è il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Possono inoltre essere ammessi i diplomati dagli Istituti tecnici industriali, agrari, nautici e per geometri ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Il corso di studi si distingue in tre indirizzi: generale, didattico, applicativo. Primo biennio. Sono insegnamenti fondamentali comuni a tutti gli indirizzi, per il primo anno: 1) Analisi matematica I; 2) Geometria I; 3) Algebra; 4) Fisica generale I; per il secondo anno: 1) Analisi matematica II; 2) Geometria II; 3) Meccanica razionale; 4) Fisica generale I. Secondo biennio: Sono insegnamenti fondamentali comuni al tre indirizzi per il terzo anno: 1) Istituzioni di analisi superiore; 2) Istituzioni di geometria superiore; 3) Istituzioni di fisica matematica. L'insegnamento di Istituzioni di analisi superiore o quello di istituzioni di fisica matematica potrà essere sostituito con quello fondamentale di Metodi matematici della fisica del corso di laurea in Fisica. Sono insegnamenti fondamentali, per l'indirizzo generale: 1) Analisi superiore; 2) Geometria superiore; per l'indirizzo applicativo: 1) Calcoli numerici, grafici, meccanici ed elettronici; 2) Matematiche superiori; per l'indirizzo didattico: 1) Matematiche complementari; 2) Teoria delle funzioni. Sono insegnamenti complementari comuni ai tre indirizzi: Insegnamenti complementari ad Indirizzo fisico, di Fisica, generale, Elettronica, Fisica dello stato solido, Fisica matematica, Fisica nucleare, Fisica superiore, Fisica teorica, Istituzioni di fisica teorica, Meccanica, quantistica, Meccanica statistica, Meccanica superiore, Onde elettromagnetiche, Relatività. Insegnamenti complementari ad indirizzo matematico: Algebra superiore, Analisi funzionale, Analisi superiore, Astronomia, Calcolo delle probabilità, Cibernetica e teoria dell'informazione, Economia matematica, Geodesia, Geometria algebrica, Geometria differenziale, Logica matematica, Matematica finanziaria ed attuariale, Matematiche elementari da un punto di vista superiore, Pedagogia, Statistica matematica, Storia delle matematiche; Teoria dei numeri, Teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici, Topologia. Ciascuno degli insegnamenti, sia fondamentali che complementari importa, un esame finale. Ciascun insegnamento fondamentale di ciascuno dei tre indirizzi è insegnamento complementare per quegli indirizzi per cui esso non è fondamentale. Per essere ammesso al secondo anno lo studente deve aver ottenuto le firme di frequenza dei tre corsi di "Analisi matematica I", "Geometria I", "Algebra" e deve aver superato almeno due dei relativi esami finali. Le frequenze a tutti i corsi del primo biennio devono precedere l'iscrizione ai corsi del secondo biennio. La scelta fra i tre indirizzi avviene all'inizio del terzo anno. Per essere ammesso all'esame di laurea per l'indirizzo scelto lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali per tale indirizzo ed in almeno due insegnamenti da lui scelti fra i complementari. Art. 83. - L'esame di Analisi matematica II deve essere preceduto da quelli di Analisi matematica I e di Geometria I. L'esame di Geometria II deve essere preceduto da quelli di Geometria I e di Algebra. L'esame di Meccanica razionale deve essere preceduto dagli esami di Analisi matematica I, di Geometria I e di Fisica I. L'esame di Fisica II deve essere preceduto da quello di Fisica I. L'esame di Istituzioni di geometria superiore deve essere preceduto da quelli di Analisi matematica II e di Geometria II. L'esame di Istituzioni di analisi superiore deve essere preceduto da quello di Analisi matematica II. L'esame di Istituzioni di fisica matematica deve essere preceduto dagli esami di Analisi matematica II e di Meccanica razionale. Qualora il corso di Istituzioni di analisi superiore o di Istituzioni di fisica matematica sia sostituito dal corso di Metodi matematici della fisica, l'esame di quest'ultimo deve rispettare le precedenze indicate per il corso da esso sostituito. L'esame relativo al corso di Calcoli numerici grafici, meccanici ed elettronici deve essere preceduto da tutti gli esami del secondo anno. Gli esami di Matematiche complementari, Matematiche superiori e di Teoria delle funzioni devono essere preceduti dagli esami di Istituzioni di analisi superiore e di istituzioni di geometria superiore. Gli articoli 85, 86 e 87, relativi al corso di laurea in Matematiche e fisica sono soppressi con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 settembre 1962 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1962 Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 87. - VILLA
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