Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 155/1980

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna.

Pubblicato: 12/05/1980 In vigore dal: 14/01/1980 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1980, n. 155

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 155/1980 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1980, n. 155 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Art. 1 Articolo unico Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 583, 584, 585, relativi alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva Art. 583. - La scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva ha sede presso l'istituto di clinica medica e gastroenterologia, cattedra di gastroenterologia, e conferisce il diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La scuola ha la durata di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Art. 584. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia clinica; farmacologia clinica; chimica clinica, coprologia, parassitologia; genetica; biostatica ed epidemiologia. 2° Anno: clinica medica generale (triennale) I; clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas (triennale) I; anatomia ed istologia patologica (biennale) I; fisiopatologia e semeiotica digestiva (biennale) I; radiologia e medicina nucleare (biennale) I; scienza dell'alimentazione e dietetica. 3° Anno: clinica medica generale (triennale) II; clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas (triennale) II; anatomia e istologia patologica (biennale) II; fisiopatologia e semeiotica digestiva (biennale) II; radiologia e medicina nucleare (biennale) II; endoscopia digestiva (biennale) I. 4° Anno: clinica medica generale (triennale) III; clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas (triennale) III; endoscopia digestiva (biennale) II; terapia intensiva; gastroenterologia pediatrica; elementi di chirurgia del tubo digerente, fegato e pancreas. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi. È obbligatorio il tirocinio pratico durante il quadriennio di studi da svolgere nell'istituto clinico sede della scuola o in reparti ospedalieri di gastroenterologia, conforme alle scelte approvate dal consiglio della scuola. A queste materie fondamentali obbligatorie possono essere aggiunte materie complementari con corsi semestrali in numero non superiore a sei per la totalità del corso. Art. 585. - Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni, le visite cliniche, gli ambulatori, nonchè di prestare, se richiesti, periodi di frequenza ai fini di apprendimento, estendendo storie cliniche e praticando le ricerche di laboratorio. Gli allievi che non conseguono le attestazioni sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove d'esame. Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti sono tenuti a superare per gruppi di materie, tutti gli esami relativi ai singoli insegnamenti fondamentali e complementari di ciascun anno per il passaggio all'anno successivo. Gli esami biennali e triennali sono superati rispettivamente alla fine del biennio e alla fine del triennio. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista, i candidati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento di carattere gastroenterologico. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 gennaio 1980 PERTINI VALITUTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1980 Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 29

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