Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 156/1962

Norme sul trattamento economico e normativo dei viaggiatori e piazzisti dipendenti dalle imprese commerciali della provincia di Trento.

Pubblicato: 27/04/1962 In vigore dal: 02/01/1962 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 156

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 156/1962 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 156 ## Norme sul trattamento economico e normativo dei viaggiatori e piazzisti dipendenti dalle imprese commerciali della provincia di Trento. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto l'accordo nazionale 29 aprile 1957, per l'applicazione della scala mobile al settore del commercio; Visti gli accordi collettivi 20 settembre 1956, 21 aprile 1959 e 1 agosto 1960, per i viaggiatori e piazzisti dipendenti dalle aziende commerciali della provincia di Trento, stipulato tra l'Associazione dei Commercianti e la Federazione Provinciale Sindacati Addetti Servizi Commerciali ed Affini - C.I.S.L., la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio - C.G.G.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 4 della provincia di Trento, in data 24 febbraio 1961 degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati gli accordi collettivi 20 settembre 1956, 21 aprile 1959 e 1 agosto 1960, relativi ai viaggiatori e piazzisti dipendenti della aziende commerciali della provincia di Trento, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i viaggiatori e piazzisti dipendenti dalle imprese commerciali della provincia di trento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1962. Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 111. - VILLA

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