Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 157/1966

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari.

Pubblicato: 12/04/1966 In vigore dal: 01/03/1966 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 marzo 1966, n. 157

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 157/1966 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 marzo 1966, n. 157 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 , e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso: Art. 49, relativo alle propedeuticità di esami per il corso di laurea in Medicina e chirurgia è modificato nel senso che dopo il sesto comma viene inserito il seguente: "L'esame di "Patologia ostetrica e ginecologica" deve essere superato, dagli studenti che tale insegnamento complementare hanno scelto, prima di sostenere quello di "Clinica ostetrica e ginecologica"". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 marzo 1966 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1966 Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 89. - VILLA

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