Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1576/1961

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma.

Pubblicato: 23/02/1962 In vigore dal: 31/10/1961 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1961, n. 1576

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1576/1961 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1961, n. 1576 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 , modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772 , e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato, con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 177 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della Scuola speciale per ortottiste. Scuola speciale per ortottiste Art. 1 Art. 178. - È istituita ai sensi dell' art. 20 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , una Scuola speciale per ortottiste. La Scuola per "ortottiste" ha sede presso la clinica oculistica dell'Università. Essa ha lo scopo di dare una preparazione completa, teorica e pratica alle allieve iscritte, istruendole sui problemi dei difetti di rifrazione, disturbi delle oculomozioni, dell'ambliopia in genere, per avviarle alla attività di ortottiste. Art. 179. - La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di ortottiste è di due anni. Possono essere ammesse alla Scuola allieve di età non inferiore ai 17 anni, di sana costituzione, rispondenti a determinati requisiti oculari, in possesso del diploma di maturità classica, del diploma di maturità scientifica o del diploma di abilitazione magistrale. Art. 180. - Chi aspira ad ottenere l'iscrizione al primo anno della Scuola, dovrà sostenere un esame di ammissione per un numero di posti determinato, anno per anno, con decreto del rettore, udito il direttore della Scuola. Art. 181. - L'esame di ammissione consiste in una prova orale di cultura generale innanzi ad una Commissione composta dal preside della Facoltà di medicina, dal direttore della Scuola e da un terzo membro designato dal rettore della Università. L'esame di ammissione avrà luogo entro la prima quindicina del mese di novembre di ciascun anno, nel giorno che sarà stabilito dal rettore con apposito manifesto. Art. 182. - L'anno accademico ha inizio il 1 dicembre e termina il 30 giugno di ogni anno. Art. 183. - Il direttore della Scuola è, di diritto, il titolare della Cattedra di clinica oculistica della Università di Parma. Gli incarichi di insegnamento della Scuola sono proposti dal Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia, udito il direttore e nominati dal rettore. Art. 184. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° anno: 1) Elementi di anatomia e fisiologia generale; 2) Anatomia e fisiologia dell'apparato oculare; 3) Ottica fisica e fisiologica, vizi di rifrazione; 4) Ortottica; 5) Infermieristica generale. 2° anno: 1) Ortottica; 2) Elementi di patologia oculare; 3) Nozioni di infermieristica oculare. L'intero corso di studi è costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni nel reparto ortottico della clinica oculistica. Durante il secondo anno di studi le allieve presteranno regolare servizio nel reparto ortottico della clinica. Art. 185. - Per essere ammesse a frequentare il secondo anno di studi, le allieve debbono aver superato tutti gli esami del primo anno. Nel caso in cui le allieve non abbiano superato gli esami prescritti del primo anno, esse rimarranno nella posizione di fuori corso fino a quando non avranno assolto gli obblighi di cui sopra. Art. 186. - Per essere ammesse a sostenere l'esame di diploma le allieve dovranno aver seguito i corsi, superati gli esami in tutti gli insegnamenti prescritti ed aver compiuto con esito favorevole tutte le esercitazioni pratiche previste. Art. 187. - Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della Scuola. Le Commissioni sono composte di tre membri: dal professore ufficiale della materia, presidente; di un professore ufficiale di materia affine e di un libero docente o cultore della materia. Ogni commissario ha a disposizione dieci punti. Le candidate non riconosciute idonee possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla Scuola, ma, se al secondo esame non sia loro riconosciuta la idoneità, saranno senz'altro escluse da ulteriori prove. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nelle Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1961 GRONCHI BOSCO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 147 - VILLA

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