Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 158/1962
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla vendita e dei lavoratori porta-pane dipendenti dalle imprese di panificazione e dalle imprese di rivendita di aree delle province di Brescia e Padova.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 158
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 158/1962
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 158
## Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti
alla vendita e dei lavoratori porta-pane dipendenti dalle imprese di
panificazione e dalle imprese di rivendita di aree delle province di
Brescia e Padova.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 11 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire un limite di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto l'accordo collettivo nazionale 29 aprile 1957, per l'applicazione della scala mobile al settore del commercio; Visto il contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958, per i lavoratori dipendenti dalle aziende commerciali; Visti, per la provincia di Brescia: l'accordo collettivo 28 giugno 1950, per i lavoratori porta-pane, stipulato tra il Sindacato Provinciale e la Camera del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacati dei Lavoratori - C.I.S.L. -; l'accordo collettivo 13 maggio 1952, per il personale addetto alla vendita nelle fornerie e rivendite di pane, stipulato tra il Sindacato Provinciale Panificatori e la Federazione Provinciale Sindacati Addetti al Commercio - C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale Lavoratori Alimentazione - C.G.I.L. -; Visto, per la provincia di Padova, l'accordo collettivo 20 settembre 1951, per il personale di banco ed i fattorini portapane dipendenti da aziende di panificazione e rivendite di pane, stipulato fra l'Associazione dei Commercianti - Gruppo Provinciale Panificatori - e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 12 della provincia di Brescia, in data 30 luglio 1960 e n. 3 della provincia di Padova, in data 30 dicembre 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha, accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati: per la provincia di Brescia, l'accordo collettivo 28 giugno 1950, relativo ai lavoratori porta-pane l'accordo collettivo 13 maggio 1952, relativo al personale addetto alla vendita nelle fornerie e rivendite di pane; per la provincia di Padova, l'accordo collettivo 20 settembre 1956, per il personale di banco ed i fornitori portapane dipendenti da aziende di panificazioni e rivendite di pane; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili, per quanto riguarda le rivendite di pane non annesse ai forni, con quelle concernenti la disciplina nazionale di categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alla vendita e dei lavoratori portapane, dipendenti dalle imprese di panificazione e dalle imprese rivendita di pane delle province di Brescia e Padova. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1962. Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 112. - VILLA
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