Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 158/1977
Modificazione allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1977, n. 158
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 158/1977
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1977, n. 158
## Modificazione allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Roma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 712, relativo alla I scuola di specializzazione in chirurgia vascolare, è abrogato e sostituito dal seguente: Art. 712. - È istituita, presso l'istituto di terza clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, la scuola di specializzazione in chirurgia vascolare diretta dal titolare della cattedra stessa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 gennaio 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1977 Registro n. 50 Istruzione, foglio n. 110
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