Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1591/1961
Modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1961, n. 1591
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1591/1961
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1961, n. 1591
## Modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 , e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, n. 1692 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appreso; L'art. 50. - Il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente: La Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le seguenti lauree: in matematica; in fisica; in chimica; in scienze naturali; in scienze biologiche. L'art. 52, relativo al corso di laurea in scienze matematiche è abrogato e sostituito dal seguente: Laurea in matematica. Art. 52. - La Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce la laurea in matematica a indirizzo didattico e, quello a indirizzo generale. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. La durata del corso è di quattro anni. Gli insegnamenti del 1° biennio sono tutti fondamentali e comuni ai due indirizzi. Essi sono: I anno: 1) Analisi matematica I; 2) Geometria I; 3) Algebra; 4) Fisica generale I. II anno: 1) Analisi matematica II; 2) Geometria II; 3) Meccanica razionale; 4) Fisica generale II. Tutti questi insegnamenti sono accompagnati da esercitazioni che ne fanno parte integrante. Le due parti in cui sono divisi gli insegnamenti di "Analisi matematica", "Geometria" e "Fisica generale" devono considerarsi come corsi distinti il primo propedeutico al secondo. Potranno essere iscritti al II anno soltanto quegli studenti che abbiano superato almeno due degli esami di "Analisi matematica I", "Geometria I", Algebra". Al termine del primo biennio lo studente opta per la laurea ad indirizzo didattico o per quella ad indirizzo generale, usufruendo per la scelta, ove lo desideri, del consiglio dei docenti di discipline matematiche. Per il III anno gli insegnamenti fondamentali sono comuni ai due indirizzi, e sono: 1) Istituzioni di analisi superiore; 2) Istituzioni di geometria; superiore; 3) Istituzioni di fisica matematica. L'insegnamento di analisi superiore e accompagnato da un corso di esercitazioni che ne fa parte integrante. Gli insegnamenti fondamentali per il IV anno, distinti per indirizzo sono: Indirizzo didattico: 1) Matematiche complementari; 2) Matematiche elementari da un punto di vista superiore. L'insegnamento di Matematiche complementari è accompagnato da un corso di esercitazioni che ne fa parte integrante. Indirizzo generale: 1) Fisica matematica: 2) Matematiche superiori. Sono insegnamenti complementari, distinti per indirizzo, i seguenti: Indirizzo didattico: 1) Analisi superiore; 2) Astronomia (*) 3) Calcoli numerici e grafici; 4) Calcolo delle probabilità; 6) Fisica matematica (*); 6) Fisica superiore (*); 7) Geometria algebrica; 6) Geometria differenziale; 8) Geometria superiore; 10) Istituzioni di fisica teorica (*) 11) Logica matematica; 12) Matematica finanziaria attuariale; 13) Matematiche superiori; 14) Meccanica superiore (*); 15) Relatività (*) 16) Storia delle matematiche; 17) Teoria delle funzioni; 18) Teoria dei numeri; 19) Topologia. Indirizzo generale: 1) Algebra superiore; 2) Analisi funzionale; 3) Analisi superiore; 4) Astronomia (*); 5) Calcoli numerici e grafici; 6) Calcolo delle probabilità; 7) Fisica superiore (*) 8) Fisica teorica (*); 9) Geometria algebrica; 10) Geometria differenziale; 11) Geometria superiore; 12) Istituzioni di Fisica teorica (*); 13) Logica matematica; 14) Meccanica quantistica (*) 15) Meccanica statistica (*); 16) Meccanica superiore (*); 17) Onde elettromagnetiche (*) 18) Relatività (*) 19) Statistica matematica; 20) Teoria delle funzioni; 21) Teoria dei numeri; 22) Topologia. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami, oltre che degli insegnamenti fondamentali, di almeno due insegnamenti complementari. Questi ultimi sono a scelta dello studente, salvo che uno di essi dovrà essere ad indirizzo fisico. Sono ad indirizzo fisico gli insegnamenti complementari contrassegnati con un asterisco nell'elenco precedente. Uno dei corsi complementari deve essere frequentato nel III anno. L'esame di laurea comprende: a) un colloquio preliminare di cultura generale nelle Scienze matematiche; b) una dissertazione sopra in lavoro scritto, il quale per la laurea ad indirizzo generale dovrà essere una ricerca originale; c) la discussione di due tesine orali, scelte dalla Commissione tra tre presentate dallo studente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 ottobre 1961 GRONCHI BOSCO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1962 Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 33. - VILLA
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