Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1593/1961
Proroga della durata della convenzione per il mantenimento del posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di otorinolaringoiatrica presso l'Universita' degli studi di Palermo.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1961, n. 1593
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1593/1961
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1961, n. 1593
## Proroga della durata della convenzione per il mantenimento del posto
di professore di ruolo destinato all'insegnamento di
otorinolaringoiatrica presso l'Universita' degli studi di Palermo.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 , e successive modificazioni ed integrazioni; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, n. 35 ; Veduta la convenzione aggiuntiva in data 2 agosto 1961 per la proroga ventennale della durata della convenzione stipulata tra l'Università di Palermo e la Regione siciliana il 18 ottobre 1954, con la quale venne istituito un posto di professore di ruolo per l'insegnamento dell'otorinolaringoiatrica presso l'Università di Palermo; Sulla proposta del Ministro per la pubblica, istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Palermo in data 2 agosto 1961, con la quale si conviene di prorogare a venti anni la durata della convenzione per il mantenimento del posto convenzionato di professore di ruolo destinato all'insegnamento di otorinolaringoiatrica presso l'Università di Palermo, fermi restando tutti i patti e le clausole contenuti nella convenzione stipulata il 18 ottobre 1954, approvata con decreto presidenziale 22 gennaio 1955 n. 35 . Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 novembre 1961 GRONCHI BOSCO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1962 Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 22. - VILLA
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