Decreto del Presidente della Repubblica
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Decreto del Presidente della Repubblica 16/1984
Modificazione all'art. 351 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1984, n. 16
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 16/1984
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1984, n. 16
## Modificazione all'art. 351 del regolamento per l'esecuzione del testo
unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959,
n. 420.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l'art. 78 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 ; Visto l'art. 351 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolare stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 ; Ritenuto opportuno modificare la normativa relativa ai controlli sui veicoli muniti di dispositivi per l'alimentazione con combustibili in pressione o gassosi; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1983; Sulla proposta del Ministro dei trasporti; Decreta: Art. 1 L'art. 351 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 , è sostituito dal seguente: "Art. 351 - Controllo sui veicoli. - I veicoli muniti di dispositivi per l'alimentazione con combustibili in pressione o gassosi devono essere sottoposti, allorchè i dispositivi vengono applicati, a visite e prove per l'accertamento dei requisiti di idoneità dei dispositivi o dell'impianto, controllando che non possa verificarsi, anche a motore fermo, uscita di gas. L'officina che ha provveduto all'installazione deve certificare che le tubazioni, escluso il riduttore, sono state sottoposte con esito favorevole a prova idraulica alla pressione di 300 bar per il metano e di 45 bar per il G.P.L. La certificazione deve essere conforme ad un modello approvato dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e sottoscritta da persona responsabile che abbia previamente depositato la propria firma presso l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Le officine di cui al comma precedente devono essere preventivamente riconosciute idonee dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Altrimenti la prova idraulica deve essere effettuata in presenza del funzionario della motorizzazione civile che provvede alla visita e prova del veicolo ai sensi degli articoli 54 e 56 del testo unico. Gli accertamenti e la certificazione di cui ai commi precedenti non occorrono per i veicoli che siano stati omologati già muniti di impianto di alimentazione con combustibile in pressione o gassoso e che vengano immatricolati in base alla dichiarazione di conformità. Per i veicoli muniti di dichiarazione di conformità come al comma precedente, la visita e prova necessaria nell'ipotesi di cui all'art. 54, secondo comma, del testo unico non comprende la prova idraulica a pressione delle tubazioni". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 gennaio 1984 PERTINI CRAXI - SIGNORILE Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1984 Atti di Governo, registro n. 49, foglio n. 13
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