Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 160/1962
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti rivendite di pane e pasta della provincia di Trento.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 160
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 160/1962
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 160
## Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti
dalle imprese esercenti rivendite di pane e pasta della provincia di
Trento.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto l'accordo collettivo nazionale 29 aprile 1957, per l'applicazione della scala mobile al settore del commercio; Visto il contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958, per i lavoratori dipendenti dalle aziende commerciali; Visto, per la provincia di Trento, l'accordo collettivo 23 giugno 1959, per il personale dipendente dalle rivendite di pane e pasta, stipulato tra l'Associazione dei Panificatori e la Federazione Provinciale Sindacati Addetti Servizi Commerciali ed Affini - C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio - C.G.I.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Trento, in data 24 febbraio 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Trento, l'accordo collettivo 23 giugno 1959, relativo al personale dipendente dalle rivendite di pane e pasta, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili, per quanto riguarda le rivendite non annesse ai forni, con quelle concernenti la disciplina nazionale di categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti rivendite di pane e pasta della provincia di Trento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1962 Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 114. - VILLA
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