Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1619/1948

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.

Pubblicato: 24/02/1949 In vigore dal: 24/12/1948 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1948, n. 1619

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1619/1948 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1948, n. 1619 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con il regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319 , e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2819 ; 20 settembre 1928, n. 3018 ; 31 ottobre 1929, n. 2483 ; 30 ottobre 1930, n. 1828 ; 10 ottobre 1931, n. 1329 ; 22 ottobre 1931, n. 1754 ; 22 ottobre 1932, n. 2090 ; 26 ottobre 1933, n. 2391 ; 27 dicembre 1934, n. 2419 ; 10 ottobre 1936, n. 2498 ; 27 ottobre 1937, n. 2619 ; 20 aprile 1939, n. 1350 ; 26 ottobre 1939, n. 1734 ; 26 ottobre 1940, n. 2069 ; 4 maggio 1942, n. 565 ; 24 luglio 1942, n. 949 ; 24 agosto 1942, n. 1098 , e con i decreti del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 461 e 31 dicembre 1947, n. 1758 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 ; Vedute le proposte relative alle modifiche formulate dall'Università predetta; Considerata la particolare necessità di approvare le modifiche anzidette; Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: È istituita presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma una "Scuola di perfezionamento" in storia della medicina. Pertanto lo statuto dell'Università di Roma viene ulteriormente modificato come segue e la relativa numerazione degli articoli dello statuto viene modificata conformemente a quanto risulta dalle modifiche apportate. Scuola di perfezionamento in storia della medicina. Art. 378. - La scuola ha la durata di due anni e ad essa verranno ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Potranno essere ammessi, a giudizio del Consiglio della scuola, anche coloro che sono in possesso di altre lauree. Art. 379. - La scuola ha sede presso l'Istituto di storia della medicina dell'Università di Roma. Art. 380. - Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare durante il biennio i corsi ufficiali delle lezioni e le relative esercitazioni. Gli insegnamenti costitutivi della scuola sono i seguenti: 1) storia della medicina generale; 2) evoluzione delle dottrine mediche e specialità connesse; 3) storia della chirurgia e della sua tecnica; 4) evoluzione del pensiero biologico; 5) evoluzione della terapia e dei metodi terapeutici; 6) medicina primitiva e medicina popolare; 7) bibliografia, biblioteconomia e storiografia; 8) cultura umanistica; 9) metodologia documentaria. Art. 381. - Gli esami di profitto sono così ripartiti: Alla fine del 1° anno (primo gruppo): 1) storia della medicina generale; 2) medicina primitiva e medicina popolare; 3) bibliografia, biblioteconomia, storiografia; 4) cultura umanistica; 5) metodologia documentaria. Alla fine del 2° anno (secondo gruppo): 1) evoluzione delle dottrine mediche e specialità connesse; 2) storia della chirurgia e della sua tecnica; 3) evoluzione del pensiero biologico; 4) evoluzione della terapia e dei metodi terapeutici Art. 382. - Gli iscritti che desiderano compiere ricerche nell'Istituto debbono provvedere alle relative spese. Art. 383. - Al termine di due anni, chi avrà frequentato regolarmente i corsi ed avrà superato gli esami delle singole materie, dovrà presentare per conseguire il diploma una dissertazione scritta su di un argomento della specialità e sostenere un esame pratico dinnanzi ad una Commissione, formata da almeno cinque insegnanti della scuola. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 dicembre 1948 EINAUDI GONELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1949 Atti del Governo, registro n. 26, foglio n. 85. - CARLOMAGNO

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 1619/1948 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…

Altre normative del 1948

Soppressione delle Fabbricerie di nove chiese parrocchiali in provincia di Bergamo. Decreto del Presidente della Repubblica 1702 Erezione In ente morale della Fondazione fratelli Antonio e Giuseppe Paolillo, con sede i… Decreto del Presidente della Repubblica 1701 Approvazione del nuovo statuto dell'istituto veneto di scienze, lettere e arti, con sede … Decreto del Presidente della Repubblica 1698 Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola di magistero professionale pe… Decreto del Presidente della Repubblica 1699 Erezione in ente morale della Societa' italiana per l'organizzazione internazionale, con … Decreto del Presidente della Repubblica 1700