Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 163/1967
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1967, n. 163
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 163/1967
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1967, n. 163
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 , e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 22. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del, corso di laurea in Giurisprudenza è aggiunto quello di "Diritto di autore". Art. 1 Art. 124. - All'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto quello di "Chirurgia pediatrica". Nello stesso articolo l'Istituto di Clinica ortopedica muta denominazione in "Clinica ortopedica e traumatologica dell'apparato locomotore". Art. 262. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina veterinaria sono aggiunti quelli di: Virologia; Istopatologia; Principi di alimentazione razionale degli animali domestici; Alpicoltura (semestrale). Dopo l'art. 314 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento per la preparazione alle funzioni internazionali annessa alla Facoltà di giurisprudenza. Scuola di perfezionamento per la preparazione alle funzioni internazionali Art. 315. - È istituita, presso la Facoltà di giurisprudenza, la Scuola di perfezionamento per la preparazione alle funzioni internazionali. Essa ha lo scopo di approfondire ed estendere la preparazione nelle discipline internazionalistiche a carattere giuridico, storico, economico e sociale, così da conferire una competenza specializzata per l'esercizio delle funzioni politiche e amministrative di natura internazionale. Art. 316. - Il corso degli studi ha la durata di due anni, al termine del quale viene rilasciato un diploma di perfezionamento. Il numero dei posti è limitato a 30 per ogni anno. Art. 317. - Alla Scuola di perfezionamento possono essere ammessi i laureati in Giurisprudenza, Scienze politiche, Scienze diplomatiche e consolari, Economia e commercio, presso una Università della Repubblica o altro Istituto equiparato; e così pure coloro che posseggono un titolo estero equipollente. Art. 318. - Il direttore della Scuola è il titolare della cattedra di Diritto internazionale della Facoltà di giurisprudenza. Esso sarà coadiuvato da un Consiglio di direzione composto dai professori che insegnano nella Scuola stessa. Art. 319. - Gli insegnamenti della Scuola sono i seguenti: 1° Anno - Fondamentali: 1) Diritto internazionale pubblico (parte generale); 2) Storia moderna; 3) Esegesi dei principali trattati politici; 4) Diritto ed istituzioni afro-asiatiche; 5) Teoria generale delle organizzazioni internazionali; 6) Diritto, internazionale privato; 7) Diritto internazionale marittimo ed aeronautico; Complementari: 1) Diritto privato comparato; 2) Diritto costituzionale internazionale; 3) Diritto internazionale amministrativo; 4) Le comunità sopranazionali europee; 5) Teoria e politica dello sviluppo economico. 2° Anno - Fondamentali: 1) Diritto internazionale pubblico (parti speciali); 2) Storia moderna; 3) L'ONU e le principali organizzazioni internazionali; 4) Esegesi della giurisprudenza internazionale; 5) Diritto diplomatico e consolare. Complementari: 1) Diritto internazionale del lavoro; 2) Geografia politica ed economica; 3) Economia e finanza internazionali; 4) Gli investimenti e gli scambi internazionali; 5) Economia politica. Art. 320. - Per essere ammessi al colloquio finale gli iscritti alla Scuola dovranno superare gli esami scritti ed orali su ciascuna materia fondamentale, nonchè esami orali su almeno due delle materie facoltative del primo anno ed una materia facoltativa del secondo; essi dovranno, altresì, presentare una tesi scritta su un argomento specifico di una delle materie di insegnamento. Il colloquio finale verterà sulle nozioni basilari del complesso delle materie fondamentali e comprenderà la discussione sulla tesi presentata. Art. 321. - Gli incarichi di insegnamento delle singole discipline sono conferiti dal Consiglio di Facoltà di giurisprudenza su proposta del direttore della Scuola, con l'approvazione del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione dell'Università di Napoli. Art. 322. - La Commissione per gli esami speciali è composta dal professore ufficiale della materia e da altri due professori nominati dal direttore della Scuola. La Commissione per l'esame di diploma, composta da sette membri sarà nominata, su proposta del direttore della Scuola, dal Consiglio della Facoltà di giurisprudenza. Art. 323. - Gli iscritti alla Scuola sono tenuti a pagare le tasse, sopratasse e contributi secondo quanto stabilito per gli studenti della Facoltà di giurisprudenza, nonchè la tassa di diploma, nella misura di L. 6000 ai sensi dell' art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551 . Sono tenuti, altresì, a pagare un contributo speciale nella misura che sarà determinata annualmente dal Consiglio di amministrazione, previo parere della Facoltà, su proposta del direttore della Scuola. Art. 405, relativo alla Scuola di specializzazione in Anestesiologia è modificato nel senso che il numero degli iscritti alla predetta Scuola è elevato a 30. Art. 406, relativo alla Scuola di specializzazione in Anestesiologia è modificato nel senso che sono aggiunti gli insegnamenti di: "Medicina operatoria" e di "Biochimica" (per il 1° anno) e di "Cardiologia" e di "Rianimazione" (per il 2° anno). Dopo l'art. 498 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola, di specializzazione in Tecnologie biologiche annessa alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali. Scuola di specializzazione in Tecnologie biologiche Art. 499. - È istituita presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali una Scuola di specializzazione in Tecnologie biologiche, articolata nei due seguenti indirizzi: a) Tecnologie biologiche alimentari, b) Tecnologie analitiche di igiene, profilassi e sieroimmunofarmacologia. Art. 500. - La Scuola è retta da un direttore e da un Consiglio direttivo di quattro membri nominati dal rettore su proposta del Consiglio della Facoltà di scienze e scelti fra i professori di ruolo della Facoltà stessa. Alle sedute del Consiglio direttivo partecipa con voto consultivo un rappresentante degli studenti iscritti al corso. Art. 501. - L'iscrizione ai corsi è riservata a coloro che siano laureati da non oltre cinque anni in Scienze biologiche, l'ammissione avviene in base al risultato di un esame colloquio e alla valutazione insindacabile di merito dei singoli aspiranti. Il numero massimo degli iscritti è di 25 per ogni anno accademico. Il corso del primo anno non avrà luogo se il numero degli ammessi sarà inferiore a 10. Potranno essere conferite, in seguito a concorso, eventuali borse di studio messe a disposizione da Enti pubblici e privati. Art. 502. - I corsi hanno durata di due anni e comprendono insegnamenti semestrali o annuali. Gli insegnamenti del primo anno, comuni per entrambi gli indirizzi, sono i seguenti: 1° Anno: Chimica analitica qualitativa e quantitativa inorganica (1° semestre); Chimica organica pratica e analisi organica (1° semestre); Tecniche di chimica biologica ed enzimologia (annuale); Tecniche fisiologiche animali (1° semestre); Tecniche fisiologiche vegetali (1° semestre); Farmacologia generale, farmacognosia e tecniche farmacologiche (annuale); Metodi statistici applicati alla biologia (1° semestre); Tecnica microscopica (1° semestre). 2° Anno: Gli insegnamenti distinti e specifici per ciascun indirizzo sono i seguenti: A. - Tecnologie biologiche alimentari: Elementi di bromatologia e tecniche bromatologiche (1° semestre); Scienza della nutrizione (1° semestre); Laboratorio d'igiene degli alimenti (annuale); Tecnologie per la produzione degli alimenti (annuale); Microbiologia applicata (1° semestre). B. - Tecnologie d'igiene, profilassi e sieroimmunofarmacologia: Microbiologia; sierologia e virologia (1° semestre); Tecniche microbiologiche, sierologiche e immunologiche (annuale); Istituzioni di patologia generale con esercitazioni (1° semestre); Analisi chimiche cliniche (1° semestre); Laboratorio d'igiene (annuale); Laboratorio di farmacologia applicata (1° semestre). Gli iscritti al secondo indirizzo (B) possono scegliere cinque delle sei discipline previste dal piano degli studi. La frequenza ai corsi è obbligatoria. Art. 503. - Alla fine di ciascun anno di corso, in non più di due sessioni, gli iscritti dovranno sostenere gli esami di profitto che potranno essere orali, scritti e pratici. Il Consiglio direttivo stabilisce quali siano le materie per le quali l'esame è obbligatorio ai fini del conseguimento del diploma. Il Consiglio direttivo può convalidare gli esami di Scienza della nutrizione e di Istituzioni di patologia generale con esercitazioni, eventualmente sostenuti durante il corso di studi per il conseguimento della laurea. Al secondo anno del corso verranno ammessi soltanto coloro che avranno superato gli esami stabiliti per il primo. Per il conseguimento del diploma gli iscritti, dopo aver superato gli esami richiesti, dovranno sostenere, inoltre, un esame finale consistente in due prove pratiche con relazione scritta e un esame di colloquio. Le Commissioni per gli esami di profitto sono formate dal docente della materia e da due altri docenti della Scuola, nominati dal direttore. La Commissione per gli esami di diploma è nominata dal rettore ed è costituita dal direttore della Scuola, presidente, e da altri quattro docenti della Scuola stessa. Art. 504. - Le tasse, sopratasse e contributi annuali richiesti per la iscrizione ai corsi corrispondono a quelli stabiliti per la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, corso di laurea in Scienze biologiche, più un contributo speciale, la cui entità verrà fissata, anno per anno, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore della Scuola previa approvazione del Consiglio della Facoltà di scienze. La tassa di diploma è fissata nella misura di L. 6000, ai sensi dell' art. 7 della legge 8 dicembre 1951, n. 1551 . Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 febbraio 1967 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1967 Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 61. - GRECO
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