Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1630/1965
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Padova.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. 1630
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1630/1965
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. 1630
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Padova.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio, decreto 20 aprile 1939, numero 1058, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Veduta la proposta avanzata dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta intesa ad ottenere l'istituzione del corso di laurea in lingue e letterature straniere presso la Facoltà di economia e commercio; Riconosciuta la particolare necessità di approvare la proposta stessa; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: La tabella IX annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , è integrata nel senso che la laurea in Lingue e letterature straniere è rilasciata anche dall'Università di Padova. Lo statuto dell'Università di Padova approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 47 è abrogato e sostituito dal seguente: La Facoltà di economia e commercio conferisce le lauree in Economia e commercio e in Lingue e letterature straniere. Dopo l'art. 50 sono inseriti i seguenti nuovi articoli con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Art. 51. - La durata del corso degli studi per la laurea in Lingue e letterature straniere è di quattro anni. Titolo di ammissione: diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione magistrale o licenza, a norma dell' art. 2 della legge 9 ottobre 1951 n. 1130 , della Scuola civica "Regina Margherita" di Genova ora "Grazia Deledda" o della Scuola civica "Alessandro Manzoni" di Milano o dell'Istituto di cultura e lingue "Marcelline" di Milano ovvero licenza a norma della legge 12 marzo 1957, n. 94 , o dal Liceo linguistico femminile "Santa Caterina da Siena" di Venezia o dal Liceo linguistico "Orsoline del Sacro Cuore" di Cortina d'Ampezzo; diploma di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici di ogni tipo compresi gli Istituti tecnici femminili e diploma della Scuola di magistero professionale per la donna a norma e con le modalità di cui alla legge 21 luglio 1961, n. 685 . Insegnamenti fondamentali: 1) Lingua e letteratura italiana (biennale) 2) Lingua e letteratura latina (biennale) 3) Lingua e letteratura francese 4) Lingua e letteratura tedesca 5) Lingua e letteratura inglese 6) Lingua e letteratura spagnola 7) Filologia romanza 8) Filologia germanica 9) Storia (biennale) 10) Geografia. Insegnamenti complementari: 1) Storia della filosofia 2) Storia delle dottrine economiche 3) Pedagogia 4) Istituzioni giuridiche comparate 5) Istituzioni economiche e commerciali 6) Lingua e letteratura russa 7) Lingua serbo-croata 8) Glottologia 9) Lingua slovena 10) Lingua e letteratura neo-greca 11) Letteratura ibero-americana 12) Lingua e letteratura portoghese. Art. 52. - Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua straniera alla quale intende dedicare i suoi studi, e per due anni quello di un'altra delle lingue straniere; egli può inoltre seguire per due anni l'insegnamento di una terza lingua straniera, nel qual caso può diminuire di uno gli insegnamenti complementari. Nel corso di storia (biennale) un anno deve essere dedicato alla Storia medioevale ed uno alla Storia moderna, alternativamente. Tutti gli insegnamenti, sia annuali che pluriennali, comportano un esame alla fine di ciascun anno di corso. Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina. L'esame della lingua e letteratura straniera scelta come materia quadriennale consta, ogni anno, di una prova scritta e di una orale. La prova scritta per il quarto anno sarà di cultura generale. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 dicembre 1965 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1966 Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 13. - VILLA
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