Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1648/1948

Adeguamento dei limiti di importo Indicati nel regolamento generale dei servizi postali (parte 2ª servizi a danaro).

Pubblicato: 09/03/1949 In vigore dal: 18/12/1948 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1948, n. 1648

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1648/1948 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1948, n. 1648 ## Adeguamento dei limiti di importo Indicati nel regolamento generale dei servizi postali (parte 2ª servizi a danaro). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 , e successive modificazioni; Visto il regolamento generale dei servizi postali (parte 2ª servizi a danaro) approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775 , e successive modificazioni; Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: Art. 1 I limiti di importo, indicati nel regolamento generale dei servizi postali - parte 2ª servizi a danaro - approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775 e successive modificazioni, sono modificati come segue: a) il limite di L. 20.000 previsto nei commi a) e b) dell'art. 9 modificato dal decreto 11 settembre 1947, n. 1227, è aumentato a L. 100.000; b) il limite di L. 10.000, previsto dall'art. 10, modificato dal regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1292 , è elevato a L. 100.000; c) il limite di L. 100.000 previsto dall'art. 22, è elevato a L. 200.000; d) il limite di L. 100, previsto dall'art. 116, è elevato a L. 1000; e) i limiti di L. 1000, previsti dal secondo e terzo alinea dell'art. 127, modificato dal regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1292 , sono elevati a, L. 10.000; f) il limite di L. 2000, previsto dall'art. 140, è elevato a L. 50.000; g) il limite di L. 500, previsto dall'art. 161, è elevato a L. 10.000; h) il limite di L. 500, previsto negli articoli 175 e 178 è elevato a L. 5000; i) il limite di L. 2000, previsto nell'art. 181, è elevato a L. 10.000.

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