Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1659/1961

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli delle province di Belluno, Verona e Vicenza.

Pubblicato: 22/03/1962 In vigore dal: 30/11/1961 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1961, n. 1659

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1659/1961 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1961, n. 1659 ## Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli delle province di Belluno, Verona e Vicenza. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto, l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visti la legge 14 luglio 1951, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche della predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto, l'accordo nazionale 24 settembre 1952, per la scala mobile dei salari agricoli; Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi; Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960, per i salariati fissi; Visti, per la provincia di Belluno: - il contratto collettivo 14 marzo 1954, per i braccianti agricoli avventizi, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Camera del Lavoro Provinciale, la Unione Provinciale Sindacale - C.I.S.L.-; - il contratto 27 luglio 1954, integrativo del contratto collettivo provinciale per i braccianti agricoli avventizi, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori e l' Unione Provinciale Sindacale - C.I.S.L.-. Visti per la provincia di Verona: - il contratto collettivo 30 settembre 1959, le relative tabelle per i braccianti agricoli avventizi ed obbligati, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti - C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli C.G.I.L.-, la Federazione Provinciale Salariati Braccianti - U.I.L. -; e, in pari data, tra, l' Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Coltivatori Diretti e l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.; - il contratto collettivo di lavoro 30 settembre 1959, e relative tabelle, per i salariati agricoli, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati agricoli - C.G.I.L., la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti - C.I.S.L., la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti - U.I.L. -, e in pari data, tra l'Unione Provinciale Agricoltori e la Federazione Coltivatori Diretti e l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L-; - l'accordo collettivo 1 ottobre 1959, per i lavori di taglio, raccolta e trebbiatura del riso, stipulato tra la Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Coltivatori Diretti e la Federbraccianti Provinciale, i Sindacati Liberi, L' Unione, italiana Lavoratori; - l'accordo collettivo 4 giugno 1959, per la mietitura e mietitura del frumento, cereali minori e semenze, stipulato tra le stesse parti di cui al predetto accordo 1 ottobre 1959; - il contratto collettivo 4 giugno 1959, per la monda del riso, stipulato tra le stesse parti di cui al predetto accordo 1 ottobre 1959. Visti, per la provincia di Vicenza: - l'accordo collettivo 15 giugno 1955, per i lavoratori marginali in agricoltura, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Liberterra Provinciale, la Federazione Provinciale; - il contratto collettivo 17 giugno 1957, per i braccianti, avventizi, stipulato tra l' Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e l'Unione Sindacale Provinciale, la Camera del Lavoro, l' Unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra l' Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; - l'accordo collettivo 17 ottobre 1957, per il personale addetto alla raccolta ed alla trebbiatura del riso, stipulato tra l'Unione Agricoltori, la Federazione Coltivatori Diretti e la Liberterra Provinciale, la Federterra Provinciale; - l'accordo collettivo 30 giugno 1958, per gli addetti alla mietitura e trebbiatura del frumento, stipulato tra la Federazione Coltivatori Diretti, l'Unione Provinciale Agricoltori e la Liberterra Provinciale, la Federterra Provinciale la U.I.L-Terra; - l'accordo collettivo 11 agosto 1958, per l'aggiornamento delle tariffe salariali in relazione alle variazioni della scala mobile in Agricoltura, stipulato tra la Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione, Provinciale Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale, la Liberterra Provinciale; - l'accordo collettivo 25 ottobre 1958, per il pagamento del 25%, per il lavoro prestato durante le, festività dai salariati e da dai famigliari agricoltura, stipulato tra l' Unione, Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Liberterra - C.I.S.L., la Confederterra; - il contratto collettivo 7 novembre 1958, per gli obbligati in Agricoltura, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e l'Unione Provinciale Sindacale la Confederterra Provinciale - U.I.L-Terra; - il contratto collettivo 17 settembre 1959, per i salariati fissi in Agricoltura, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera del Lavoro, l'Unione italiana del Lavoro. Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 10 della Provincia di Belluno, in data 28 giugno 1960, n. 5 e 7 della provincia di Verona, in data 2 e 26 agosto 1960, n. 1 della provincia di Vicenza, in data 30 marzo 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della Previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro restituiti per le attività per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Belluno, il contratto collettivo 14 marzo 1954, e il contratto collettivo integrativo 27 luglio 1954, relativo ai braccianti agricoli avventizi per la provincia di Verona, il contratto collettivo 30 settembre 1959, relativo ai braccianti agricoli avventizi ed obbligati, il contratto collettivo 30 settembre 1959, relativo ai salariati agricoli, l'accordo collettivo i otto lire 1959, per i lavori di taglio, raccolta e trebbiatura del riso, l'accordo collettivo 1 giugno 1959, per la mietitura e trebbiatura del fieno, cereali minori e semenze, il contratto collettivo 4 giugno 1959, per la monda del riso; - per la provincia di Vicenza l'accordo collettivo, 15 giugno 1955, relativo ai lavoratori marginali in agricoltura, il contratto collettivo 17 giugno 1957, per i braccianti avventizi, l'accordo collettivo 17 ottobre 1957, relativo al personale addetto alla raccolta ed alla trebbiatura del viso, l'accordo collettivo 30 giugno 1958, relativo agli addetti alla mietitura e trebbiatura del frumento, l'accordo collettivo 14 agosto 1952, per l'aggiornamento delle tariffe salariali in relazione alle, variazioni della scala mobile in agricoltura, l'accordo collettivo 23 ottobre 1958, per il pagamento del 23% per il lavoro prestato durante la festività dai salariati e dai famigliari in agricoltura, il contratto collettivo 7 novembre 1958, relativo agli obbligati in agricoltura, il contratto collettivo 17 settembre 159, relativo ai salariati fissi in agricoltura. sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo, così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti e accordi annessi, dipendenti dalle imprese agricole delle province di Belluno, Verona, Vicenza. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiali delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 novembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei Conti, addì 5 marzo 1962. Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 44. - VILLA

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