Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1669/1961
Modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1961, n. 1669
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1669/1961
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1961, n. 1669
## Modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 , modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 158 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alle scuole, dirette a fini speciali, per tecnici di Istituti medico-biologici e per Ortottiste. SCUOLA PER TECNICI DI ISTITUTI MECO-BIOLOGICI Scuola diretta a fini speciali Art. 1 Art. 159. - È istituita presso l'Università di Pavia una scuola ad indirizzo essenzialmente pratico diretta a preparare personale tecnico per gli Istituti e Laboratori medico-biologici. Art. 160. - La scuola prende il nome di "Scuola per tecnici di Istituti medico-biologici", ha la durata di due anni accademici e conferisce il diploma di "Tecnico di Istituti medico-biologici": ne è titolo di ammissione la maturità classica, scientifica o artistica, il diploma di abilitazione magistrale, di ragioniere o geometra, di perito chimico, agrario, industriale o nautico. Art. 161. -- Gli aspiranti all'iscrizione al primo anno di corso sono tenuti a sostenere un esame di ammissione consistente in una prova orale di cultura generale ed in una prova orale di conoscenza di una lingua straniera moderna, scelta tra l'Inglese, il Francese ed il Tedesco. Art. 162. - È nella facoltà del rettore di fissare di anno in anno il numero massimo dei posti disponibili per il primo corso. Art. 163. - Il corso comprende lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: Anatomia ed istologia; Biochimica; Microbiologia. 2° Anno: Fisiologia; Patologia; Farmacologia. Le esercitazioni pratiche comprendono: 1° Anno: Tecnica istologica ed istochimica; Tecnica microbiologica; Tecnica biochimica. 2° Anno: Prove biologiche; Analisi cliniche; Microscopia ultrastrutturale. Art. 164. - È fatto obbligo agli allievi di frequentare le lezioni teoriche e le esercitazioni: queste ultime in forma di tirocinio pratico della durata di due mesi per tecnica istologica ed istochimica e per analisi cliniche e di un mese per le altre. Ogni allievo dovrà inoltre nel corso del biennio e prima di sostenere l'esame di diploma svolgere attività pratica per un periodo non inferiore a mesi sei presso un Istituto universitario ad indirizzo biologico o clinico. Art. 165. - Alla fine di ogni anno di corso gli allievi devono sostenere un esame sulle materie di insegnamento. Nel caso in cui i candidati non abbiano superato gli esami prescritti, essi rimarranno nella posizione di "fuori corso" fino a quando non avranno assolto tutti gli obblighi di cui sopra. Art. 166. - A conclusione dei loro studi, gli allievi debbono superare un esame di diploma sopra una dissertazione scritta sul tema preventivamente assegnato e una prova pratica di laboratorio. Art. 167. - I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola. Se al secondo esame non venga loro riconosciuta la idoneità, essi saranno senza altro esclusi da ulteriori prove. Art. 169. - Gli iscritti sono tenuti al pagamento di tasse, sopratasse e contributi annuali approvati dal Consiglio di amministrazione su proposta della Facoltà di medicina e chirurgia. SCUOLA PER ORTOTTISTE Scuola diretta a fini speciali Art. 170. - La scuola per ortottiche ha per fini di impartire la preparazione professionale, teorica e pratica di personale tecnico specializzato atto ad affiancare e a coadiuvare il medico oculista nella correzione delle ambliopie, degli strabismi e di altri difetti della motilità oculare e preparato alle altre mansioni ausiliarie dell'oculista. La scuola è posta sotto la direzione del direttore della clinica oculistica. Art. 171. - La scuola ha durata biennale ed è accessibile alle donne di età non inferiore ai 17 anni compiuti, di sana e robusta costituzione fisica, rispondenti altresì a determinati requisiti visivi, in possesso del diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione magistrale. Art. 172. - Il numero delle allieve che possono essere accolte viene stabilito annualmente con decreto del rettore su proposta del direttore delle scuole. Per accedere alla scuola, le aspiranti debbono sottoporsi ad un esame di ammissione consistente, in una prova orale di cultura generale e nell'accertamento dei requisiti attitudinali inerenti alla professione di ortottica. La Commissione è composta del preside della Facoltà di medicina e chirurgia, del direttore della scuola e di un altro docente designato dal rettore. L'esame sarà indetto con ordinanza del rettore entro il 10 novembre di ciascun anno. Art. 173. - L'anno scolastico ha inizio il 1 dicembre e termina il 30 giugno. La domanda di iscrizione, diretta al rettore dovrà essere presentata alla segreteria dell'Università entro il 10 ottobre. Le allieve ammesse al 1° anno dovranno depositare il titolo di scuola secondaria di cui all'art. 170, documentare i loro dati anagrafici, presentare due fotografie di cui una autenticata e la quietanza del pagamento delle tasse. Art. 174. - Gli insegnamenti impartiti nei due anni di corso sono: 1° Anno: 1) Nozioni di anatomia e fisiologia generale; 2) Anatomia e fisiologia dell'apparato oculare; 3) Ottica fisica e fisiologica, vizi di refrazione; 4) Ortottica; 6) Infermieristica generale. 2° Anno: 1) Ortottica; 2) Elementi di patologia oculare; 3) Nozioni di infermieristica oculare; 4) Nozioni sugli esami funzionali dell'occhio. L'intero corso di studi è costituito da lezioni teoriche e pratiche integrate da esercitazioni svolte nel reparto ortottico e nell'ambulatorio della clinica oculistica. Art. 175. - Gli esami teorico-pratici hanno luogo alla fine di ciascun anno di corso. Per essere ammesse al secondo anno le allieve devono aver superato gli esami del primo. Per essere ammesse a sostenere l'esame di diploma, le allieve devono aver seguito i corsi e superati gli esami in tutti gli insegnamenti ed aver compiuto, con esito favorevole, le prescritte esercitazioni pratiche. Art. 176. - L'esame di diploma consiste in un colloquio su un tema preventivamente assegnato dal direttore della scuola. Fanno parte della Commissione esaminatrice per gli esami di diploma il direttore della scuola, che la presiede e altri quattro componenti designati dal preside della Facoltà di medicina e chirurgia. Ogni commissario ha a disposizione 10 punti. Le candidate non riconosciute idonee potranno ripetere l'esame di diploma, dopo un altro anno di frequenza, se al secondo esame non conseguiranno l'idoneità, saranno senz'altro escluse da ulteriori prove. Art. 177. La scuola si avvale dell'attrezzatura didattica e sperimentale a disposizione della clinica oculistica. Le lezioni ed esercitazioni sono svolte dal personale docente e assistente di questa. Art. 178. Le allieve sono tenute al pagamento delle tasse di frequenza e delle sopratasse di esami di profitto e di diploma stabilite dal Consiglio di amministrazione della Università. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1961 GRONCHI BOSCO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1962 Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 97. - VILLA
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