Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 167/1968
Modificazioni dello statuto dell'Universita' degli studi di Pisa.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1968, n. 167
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 167/1968
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1968, n. 167
## Modificazioni dello statuto dell'Universita' degli studi di Pisa.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225 , o successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , a successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 163 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola speciale per storici dell'arte medioevale e moderna e conservatori dei beni artistici annessa alla facoltà di lettere e filosofia. Scuola speciale per storici dell'arte medioevale e moderna e conservatori dei beni artistici Art. 1 Art. 164. - La scuola speciale per storici dell'arte medioevale e moderna e conservatori dei beni artistici è istituita presso l'Università degli studi di Pisa, ai sensi dell'art. 20, comma terzo, lettera A, del testo unico delle vigenti leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 . La scuola ha per scopo di formare il personale scientificamente, tecnicamente e professionalmente preparato per la conservazione e il restauro del patrimonio artistico italiano, e per le funzioni della carriera direttiva e di concetto dell'amministrazione delle antichità e belle arti. Art. 165. - La scuola speciale cura la preparazione professionale dei conservatori delle opere d'arte. Art. 166. - I corsi hanno insegnamenti teorici e sperimentali ed esercitazioni speciali, hanno la durata di un biennio e danno adito al conferimento del diploma di conservatore delle opere d'arte. Ogni anno di corso ha la durata di un anno accademico. Art. 167. - Possono iscriversi alla scuola speciale i laureati in lettere, in filosofia, in pedagogia, in materie letterarie, in architettura, in ingegneria civile, nonchè gli studenti dei medesimi corsi di laurea che abbiano superato gli esami del primo biennio. L'iscrizione alla scuola si può conseguire anche mediante una prova di esame di ammissione sostenuta davanti al Consiglio della scuola e vertente su almeno cinque delle discipline oggetto degli insegnamenti. Art. 168. - Gli iscritti alla scuola sono tenuti a versare le tasse, soprattasse e contributi secondo le disposizioni vigenti per gli studenti delle facoltà di lettere e filosofia. Art. 169. - Il direttore della scuola speciale è il professore di ruolo titolare di storia dell'arte medioevale e moderna e direttore del relativo istituto. Quando la cattedra non sia coperta da un professore di ruolo, il direttore è nominato per un triennio accademico dal rettore su designazione del Consiglio della facoltà di lettere e filosofia, e può essere confermato. Il direttore della scuola può proporre al rettore la nomina di un insegnante della scuola a vicedirettore, con l'incarico di coadiuvarlo. Art. 170. - Gli insegnanti della scuola speciale sono proposti annualmente dal direttore all'approvazione del Consiglio di facoltà di lettere e filosofia. Il direttore può scegliere gli insegnanti tra i professori di ruolo e fuori ruolo, aggregati, liberi docenti, aiuti ed assistenti, i soprintendenti e direttori ed ispettori delle soprintendenze ai monumenti e gallerie, nonchè tra persone di riconosciuta competenza nelle rispettive specialità. Alle nomine provvede il rettore. Il Consiglio della scuola è composto da tutti i docenti che vi insegnano. Art. 171. - Sono insegnamenti della scuola speciale: 1) archeologia e storia dell'arte medioevale; 2) storia dell'arte moderna; 3) storia della critica d'arte; 4) morfologia e tecnica del conoscitore; 5) legislazione ed amministrazione artistica; 6) analisi formale e strutturale delle opere d'arte; 7) storia e tecniche del restauro delle opere d'arte; 8) museografia e conservazione delle opere d'arte; 9) storia del disegno e della grafica; 10) storia della miniatura. La scuola, a domanda degli iscritti, oltre ai precedenti, può istituire corsi di lezioni, conferenze ed esercitazioni affidati a competenti per settori particolari riguardanti la storia delle arti in Italia, in paesi stranieri, l'etnologia, le tradizioni popolari, le scienze ausiliarie, ed ogni altra specializzazione attinente alla preparazione professionale. Di ognuno degli insegnamenti sono integrative le esercitazioni e le attività sperimentali tra le quali la catalogazione, il disegno, la fotografia, il restauro nei suoi aspetti scientifici ed operativi. Gli insegnamenti, le esercitazioni e la partecipazione alle attività sperimentali si svolgono presso l'istituto di storia dell'arte medioevale e moderna e la relativa scuola di perfezionamento, e presso le soprintendenze ai monumenti e gallerie di Pisa, Firenze e Siena. Nel biennio di studi un periodo di sei mesi è riservato ad un servizio volontario prestato dagli iscritti presso dette soprintendenze. Art. 172. - Il diploma è conferito agli iscritti sulla base di un certificato di frequenza dei corsi, delle esercitazioni e delle attività sperimentali e professionali, e di un esame generale sostenuto davanti, al Consiglio della scuola e vertente sui risultati dell'esperienza compiuta sia con gli insegnamenti comuni che con quelli speciali. Art. 173. - Agli iscritti possono essere conferiti dal Consiglio della scuola borse ed assegni di studio. Il Consiglio determina il numero e la misura delle borse e degli assegni di studio, in relazione alle disponibilità finanziarie, nonchè le modalità di conferimento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 febbraio 1968 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1968 Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 143. - GRECO
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