Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese del gruppo E.N.I. esercenti la ricerca, l'estrazione, la raffinazione, la lavorazione o la distribuzione dei prodotti petroliferi (escluse la ricerca, la estrazione, la raffinazione, la lavorazione delle rocce asfaltiche e bituminose.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. 1673
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1673/1961
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. 1673
## Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti
dalle imprese del gruppo E.N.I. esercenti la ricerca, l'estrazione,
la raffinazione, la lavorazione o la distribuzione dei prodotti
petroliferi (escluse la ricerca, la estrazione, la raffinazione, la
lavorazione delle rocce asfaltiche e bituminose.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta, legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto l'accordo collettivo nazionale 11 luglio 1960, con il quale l'Associazione Sindacale fra le Aziende Petrolchimiche e Collegate a Partecipazione Statale ha recepito il contratto collettivo nazionale 9 luglio 1958, per i lavoratori addetti all'industria di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di lavorazione o alla distribuzione di prodotti petroliferi nelle aziende del gruppo E.N.I., accordo stipulato tra la predetta Associazione e il Sindacato italiano Lavoratori del Petrolio - C.G.I.L. -, il Sindacato Petrolieri e Metanieri - C.I.S.L. -, l'Unione italiana Lavoratori Petrolieri e Metanieri - U.I.L. -; e, in pari data, tra la stessa Associazione e il Sindacato Nazionale Lavoratori Petrolieri e Metanieri - C.I.S.N.A.L. -; Visto il contratto collettivo nazionale 9 luglio 1958, e relative tabelle, richiamato dal predetto accordo collettivo 11 luglio 1960 ed allo stesso allegato; Visti: l'art. 5 dell'accordo 9 agosto 1945, per la disciplina del trattamento economico degli impiegati e del personale equiparato dell'Azienda Generale italiana Petroli e delle altre società petrolifere trasferite all'A.G.I.P., l'art. 35 del contratto collettivo 11 maggio 1950, per la disciplina dei rapporti fra l'Azienda Generale italiana Petroli ed il suo personale con qualifica d'impiegato, l'art. 34 del contratto collettivo 12 settembre 1950, per la disciplina dei rapporti fra la Raffineria di Oli Minerali S.p.A. ed il suo personale con qualifica di impiegato, richiamati dal predetto contratto collettivo 9 luglio 1958, ed il medesimo allegati; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 132 e 145 rispettivamente in data 28 novembre 1960 e 6 aprile 1961, dei contratti e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato l'accordo collettivo nazionale 11 luglio 1960, con il quale l'Associazione Sindacale fra le Aziende Petrolchimiche e Collegate a Partecipazione Statale ha recepito il contratto collettivo nazionale 9 luglio 1958, per i lavoratori addetti all'industria di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di lavorazione o alla distribuzione di prodotti petroliferi nelle aziende del gruppo E.N.I., sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonchè alle clausole del contratto collettivo 9 luglio 1958, e dei relativi suoi allegati, richiamate dall'accordo stesso ed al medesimo annesse. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese del gruppo E.N.I., esercenti la ricerca, l'estrazione la raffinazione, la lavorazione o la distribuzione di prodotti petroliferi (escluse la ricerca, l'estrazione, la raffinazione, la lavorazione delle rocce asfaltiche e bituminose). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1962 Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 72. - VILLA
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