Decreto del Presidente della Repubblica
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Decreto del Presidente della Repubblica 1674/1961
Modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1961, n. 1674
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1674/1961
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1961, n. 1674
## Modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 , modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Art. 110. Agli insegnamenti del secondo anno del biennio per la laurea in Ingegneria è aggiunto quello di "Geometria II" (semestrale). Art. 111. - Nel I gruppo (c) del corso di laurea in Ingegneria civile - sezione edili, l'insegnamento di "Consolidamento dei monumenti" è sostituito con quello di "Caratteri distributivi degli edifici". Nel II gruppo (c) del corso di laurea in Ingegneria chimica l'insegnamento di "Metallurgia elettrochimica" è sostituito con quello di "Metallurgia e metallografia". Ai tre gruppi (c) del corso di laurea in Ingegneria, elettronica è aggiunto un quarto gruppo con i seguenti insegnamenti: Gruppo IV: Tecnologia dei controlli automatici; Componenti dei sistemi di controllo. Nel corso di laurea in Ingegneria nucleare il gruppo I e il gruppo II con i relativi insegnamenti sono soppressi e sostituiti dai seguenti: (c) gruppo I: Calcolo elettronico; Cicli del combustibile. (c) gruppo II: Calcolo elettronico; Cinetica, del reattore e controllo di sicurezza. (c) gruppo III: Tecnologia dei materiali nucleari; Impianti chimici nucleari. Gli articoli da 198 a 204, relativi alla scuola di specializzazione nelle discipline geologiche-minerarie, sono abrogati e sostituiti dai seguenti relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in Ingegneria mineraria. Scuola di specializzazione in Ingegneria mineraria Art. 198. - Presso la Facoltà di ingegneria è istituita una scuola biennale di specializzazione in Ingegneria mineraria. La scuola attua il corso di perfezionamento teorico e pratico previsto per i funzionari della carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, laureati in ingegneria. Art. 199. - Alla scuola possono essere iscritti, oltre a funzionari ingegneri del Corpo delle miniere, i laureati in Ingegneria di qualsiasi corso di laurea. Art. 200. - Le materie di studio della scuola sono le seguenti: 1) Mineralogia; 2) Petrografia; 3) Geologia; 4) Giacimenti minerari; 5) Geofisica mineraria; 6) Arte mineraria; 7) Meccanica dei giacimenti di idrocarburi; 8) Estrazione e trasporto degli idrocarburi; 9) Tecnologie minerarie 10) Impianti minerari. Art. 201. - Il direttore della scuola è nominato dal Consiglio della facoltà e si intende confermato anno per anno, salvo contrario provvedimento. Art. 202. - Gli iscritti alla scuola devono superare gli esami di profitto in tutti gli insegnamenti elencati all'art. 200, nonchè aver frequentato un periodo di tirocinio non inferiore a 60 giorni presso miniere indicate dal Consiglio della scuola. I funzionari ingegneri del Corpo delle miniere possono essere dispensati dal tirocinio su richiesta del Ministero dell'industria e del commercio. Art. 203. - La Commissione di ciascun esame di profitto è composta dal professore della materia, di un altro professore ufficiale e di un cultore della materia o di materia affine. Art. 204. - Gli iscritti che al termine del corso di studi avranno discusso una dissertazione scelta su una materia oggetto del corso stesso, conseguiranno un diploma di specializzazione in Ingegneria mineraria. Tale discussione dovrà essere sostenuta innanzi ad una Commissione presieduta dal direttore della scuola e composta dal preside della, Facoltà di ingegneria, dai docenti della scuola e da cultori della materia in numero complessivo di sette membri. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1961 GRONCHI BOSCO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1962 Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 118. - VILLA
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