Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1675/1951
Modificazioni allo statuto della Universita' degli studi di Perugia.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1951, n. 1675
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1675/1951
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1951, n. 1675
## Modificazioni allo statuto della Universita' degli studi di Perugia.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107 , e modificato con regi decreti 7 ottobre 1940, n. 1471 , e 17 ottobre 1941, n. 1205, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, n. 309 e con decreti del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 936 ; 30 ottobre 1950, n. 1128 e 1 aprile 1951, n. 472 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è così ulteriormente modificato: Attuale art. 26. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia e aggiunto quello di: 12) storia della medicina. Attuale art. 31. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti quelli di: 7) scienza dell'alimentazione; 8) biochimica applicata; 9) idrologia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 ottobre 1951 EINAUDI SEGNI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1952 Atti del Governo, registro n. 49, foglio n. 73. - FRASCA
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