Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 168/1952
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1952, n. 168
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 168/1952
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1952, n. 168
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 , modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2230 ; 30 ottobre 1930, n. 1826 ; 1 ottobre 1931, numero 1441 ; 6 dicembre 1934, n. 2449 ; 1 ottobre 1936, n. 2475 ; 27 ottobre 1937, n. 2620 ; 5 maggio 1939, numero 1165 ; 12 ottobre 1939, n. 1712 ; 26 ottobre 1940, n. 2057 ; 27 aprile 1942, n. 467 ; 24 ottobre 1942, numero 1439 e con decreti del Presidente della Repubblica 11 giugno 1950, n. 616 : 30 ottobre 1950, n. 1127 ; 30 ottobre 1950, n. 1304 e 30 giugno 1951, n. 957 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, è così ulteriormente modificato: Attuale art. 51. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di: "filologia germanica". Attuale art. 58. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie è aggiunto quello di: "storia della grammatica e della lingua italiana". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 gennaio 1952 EINAUDI SEGNI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1952 Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 120. - FRASCA
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