Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1699/1952
Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' della Societa' per la bonifica dei terreni ferraresi e per le imprese agricole, con sede in Roma, in comune di Brindisi.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952, n. 1699
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1699/1952
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952, n. 1699
## Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione
e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale
per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' della Societa'
per la bonifica dei terreni ferraresi e per le imprese agricole, con
sede in Roma, in comune di Brindisi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo , ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333 ; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti della Società per la bonifica dei terreni ferraresi e per le imprese agricole, con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di Brindisi (provincia di Brindisi); Considerato che la Società sunnominata ha presentato, ai sensi dell' art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951 , la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra; Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell' art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata; Considerato altresì che la Società sunnominata presentò istanza, ai sensi dell' art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto si riservò di procedere alla determinazione del terzo residuo di cui ai citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , su terreni compresi in altro piano particolareggiato di espropriazione compilato nei confronti della Società medesima; Udito il parere, in data 14 maggio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: Art. 1 È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti della Società per la bonifica dei terreni ferraresi e per le imprese agricole, con sede in Roma, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Brindisi (provincia di Brindisi), per una superficie di ettari 435.61.75, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 1699/1952 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.