Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1699/1961

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese artigiane della provincia di Novara.

Pubblicato: 09/05/1962 In vigore dal: 26/12/1961 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1699

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1699/1961 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1699 ## Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese artigiane della provincia di Novara. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 11 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista, la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visti, per la provincia di Novara: l'accordo salariale 27 settembre 1946, per i dipendenti dalle aziende artigiane, con esclusione delle aziende tessili e grafiche, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro l'accordo collettivo 12 marzo 1948 e relativa tabella, per i dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 27 settembre 1946; l'accordo collettivo 11 febbraio 1959, per i dipendenti dalle aziende artigiane con esclusione dei sarti, cappellai e delle attività accessorie dell'abbigliamento, dei parrucchieri ed affini, di capi operai FF.AA, degli esercenti la pulizia di vetri e pavimenti e dei fioristi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Artigiani, la Associazione Provincia le Liberi Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l' Unione italiana del Lavoro; l'accordo salariale 28 marzo 1946, per i dipendenti dalle aziende artigiane dell'abbigliamento, dei tessili e del cuoio, stipulato tra, l'Unione Provinciale degli Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro; l'accordo salariale 31 luglio 1946, per i dipendenti dalle aziende artigiane addette alla lavorazione delle pelliccie stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 28 marzo 1946 l'accordo salariale 7 gennaio 1947, per i dipendenti dalle aziende artigiane esercenti tintorie, lavanderie; smacchiatorie, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Artigiani e la Camera del Lavoro; l'accordo salariale 7 gennaio 1947, per i dipendenti dalle aziende artigiane esercenti la fabbricazione di busti reggipetti, bretelle, cinture elastiche, stipulato, in pari data tra le medesime parti di cui al predetto accordo 7 gennaio 1947; l'accordo salariale 9 maggio 1947, per i dipendenti dalle aziende artigiane esercenti la fabbricazione di ombrelli; l'accordo salariale 9 maggio 1947, per i dipendenti dalle aziende artigiane esercenti la fabbricazione di guanti; l'accordo salariale 9 maggio 1947, per i dipendenti delle aziende artigiane di pelletteria, valigerie, bauli; l'accordo salariale 9 maggio 1947, per i dipendenti dalle aziende artigiane di sellerie e buffetterie; l'accordo salariale 9 maggio 1947, per i dipendenti dalle aziende artigiane di tessili e maglierie stipulati tra l'Unione Provinciale degli Artigiani e la Camera del Lavoro; l'accordo salariale 30 luglio 1947 per i dipendenti dalle aziende artigiane esercenti l'attività di calzolai e ciabattini, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Artigiani e la Camera del Lavoro; gli accordi salariali 21 maggio 1946 e 7 gennaio 1947, per i dipendenti dalle aziende artigiane esercenti l'attività di fotografi, stipulati tra le medesime parti di cui al predetto accordo 30 luglio 1947; gli accordi salariali 4 aprile 1946 e 7 gennaio 1947, per i dipendenti dalle aziende artigiane esercenti l'attività di vulcanizzazione della gomma e di riparazione di pneumatici, stipulati tra le medesime parti di cui ai predetto accordo 30 luglio 1947; l'accordo salariale 15 maggio 1946, per i dipendenti dalle aziende artigiane di decoratori ed affini, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Artigiani e la Camera del Lavoro; l'accordo salariale 27 settembre 1946, per i dipendenti dalle aziende artigiane poligrafiche, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 15 maggio 1946; l'accordo salariale 11 aprile 1947 e relativa tabella, per i dipendenti dalle aziende artigiane esercenti le arti del ferro e dei metalli, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 27 settembre 1946; l'accordo salariale 11 aprile 1947, per i dipendenti dalle aziende artigiane esercenti le attività di idraulici e fontanieri, elettricisti, montatori, fumisti, stagnisti e piombisti, elettricisti d'auto, montatori di apparecchi radio, stipulato tra le medesime parti di cui ai predetto accordo 11 aprile 1947; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 5 e 6 della provincia di Novara, rispettivamente in data 3 ottobre e 21 novembre 1960, degli atti sopra indicati depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accettato la autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività artigiane per le quali sotto stati stipulati per la provincia di Novara, l'accordo salariale 27 settembre 1946, per i dipendenti dalle aziende artigiane, con esclusione delle aziende tessili e grafiche, l'accordo collettivo 12 marzo 1948 per i dipendenti dalle aziende artigiane, l'accordo collettivo 11 febbraio 1959, per i dipendenti dalle aziende artigiane, con esclusione delle aziende dei sarti, dei cappellai e delle attività accessorie dell'abbigliamento, di parrucchieri ed affini, dei capi operai FF.AA., degli esercenti la pulizia di vetri e pavimenti e dei fioristi, l'accordo salariale 28 marzo 1946, per i dipendenti dalle aziende artigiane dell'abbigliamento, dei tessili e del cuoio, l'accordo salariale 31 luglio 1946, per i dipendenti dalle aziende artigiane addette alla lavorazione delle pelliccie, l'accordo salariale 7 gennaio 1947, per i dipendenti dalle aziende artigiane esercenti tintorie, lavanderie, smacchiatorie l'accordo salariale 7 gennaio 1947, per i dipendenti dalle aziende artigiane esercenti la fabbricazione di busti, reggipetti, bretelle, e cinture elastiche, l'accordo salariale 9 maggio 1941, per i dipendenti dalle aziende artigiane esercenti la fabbricazione di ombrelli, l'accordo salariale 9 maggio 1947, per i dipendenti dalle aziende artigiane esercenti la fabbricazione di guanti, l'accordo salariale 9 maggio 1947, per i dipendenti dalle aziende artigiane di pelletterie, valigie e bauli, l'accordo salariale 9 maggio 1941, per i dipendenti dalle aziende artigiane di sellerie e buffetterie, lo accordo salariale 9 maggio 1947, per i dipendenti dalle aziende artigiane tessili e di maglierie, l'accordo salariale 30 luglio 1947, per i dipendenti dalle aziende artigiane esercenti l'attività di calzolai e ciabattini, gli accordi salariali 21 maggio 1994 e 7 gennaio 1947, per i dipendenti dalle, aziende artigiane esercenti l'attività di fotografo, gli accordi salariali 4 aprile 1916 e 7 gennaio 1947, per i dipendenti dalle aziende artigiane esercenti l'attività di vulcanizzazione della gomma e di riparazione di pneumatici, l'accordo salariale 15 maggio 1946, per i dipendenti dalle aziende artigiane di decoratori ed affini l'accordo salariale 27 settembre 1946, per i dipendenti dalle aziende artigiane poligrafiche, lo accordo salariale 11 aprile 1947, per i dipendenti dalle aziende artigiane esercenti le arti del ferro e dei metalli, l'accordo salariale 11 aprile 1947, per i dipendenti dalle aziende artigiane esercenti le attività di idraulici e fontanieri, elettricisti, montatori, fumisti, stagnini e piombisti, elettricisti d'auto, montatori di apparecchi radio, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili per quanto riguarda le attività artigiane per le quali sono stati i stipulati appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dallo imprese artigiane, esercenti le attività indicate negli accordi di cui al primo comma, della provincia di Novara. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1962. Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 51. - VILLA

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